DECRETO 3 dicembre 2004 - Determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di Trieste

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.

1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti; Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste e' stato fissato nella misura del 4,5% annuo; Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1999, n. 133, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste e' stato fissato nella misura del 2,5% annuo; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Ritenuta la necessita' di adeguare il saggio di interesse all'andamento dei tassi di mercato in materia; Decreta

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al...

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