Appendice normativa
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vente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha cau-
sa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difen-
sori;
4) se ha dato consiglio o prestato
patrocinio nella causa, o ha depo-
sto in essa come testimone, oppure
ne ha conosciuto come magistrato
in altro grado del processo o come
arbitro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministra-
tore di sostegno, procuratore, agen-
te o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore
o gerente di un ente, di un’associa-
zione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabili-
mento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni di convenienza, il giu-
dice può richiedere al capo dell’uf-
ficio l’autorizzazione ad astenersi;
quando l’astensione riguarda il
capo dell’ufficio, l’autorizzazione
è chiesta al capo dell’ufficio supe-
riore.
Articolo 91
Condanna alle spese
1. Il giudice, con la sentenza che
chiude il processo davanti a lui,
Articolo 41
Regolamento di giurisdizione
1. Finché la causa non sia decisa
nel merito in primo grado, ciascuna
parte può chiedere alle sezioni unite
della corte di cassazione che risol-
vano le questioni di giurisdizione
di cui all’articolo 37. L’istanza si
propone con ricorso a norma degli
articoli 364 e seguenti, e produce
gli effetti di cui all’articolo 367.
2. La pubblica amministrazione che
non è parte in causa può chiedere
in ogni stato e grado del processo
che sia dichiarato dalle sezioni uni-
te della corte di cassazione il difetto
di giurisdizione del giudice ordina-
rio a causa dei poteri attribuiti dalla
legge all’amministrazione stessa,
finché la giurisdizione non sia stata
affermata con sentenza passata in
giudicato.
Articolo 51
Astensione del giudice
1. Il giudice ha l’obbligo di aste-
nersi:
1) se ha interesse nella causa o in
altra vertente su identica questione
di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è pa-
rente fino al quarto grado legato da
vincoli di affiliazione, o è convi-
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138 APPENDICE NORMATIVA
condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore
dell’altra parte e ne liquida l’am-
montare insieme con gli onorari di
difesa. Se accoglie la domanda in
misura non superiore all’eventuale
proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giusti-
ficato motivo la proposta al paga-
mento delle spese del processo ma-
turate dopo la formulazione della
proposta, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell’articolo 92.
2. Le spese della sentenza sono li-
quidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della no-
tificazione della sentenza, del titolo
esecutivo e del precetto sono liqui-
date dall’ufficiale giudiziario con
nota in margine all’originale e alla
copia notificata. 3. I reclami con-
tro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme
previste negli articoli 287 e 288 dal
capo dell’ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
4. Nelle cause previste dall’articolo
82, primo comma, le spese, compe-
tenze ed onorari liquidati dal giudi-
ce non possono superare il valore
della domanda.
Articolo 92
Condanna alle spese per singoli
atti. Compensazione delle spese
1. Il giudice, nel pronunciare la
condanna di cui all’articolo prece-
dente, può escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o
superflue; e può, indipendentemen-
te dalla soccombenza, condannare
una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per tra-
sgressione al dovere di cui all’ar-
ticolo 88, essa ha causato all’altra
parte. 2. Se vi è soccombenza reci-
proca o concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente
indicate nella motivazione, il giudi-
ce può compensare, parzialmente o
per intero, le spese tra le parti. 3. Se
le parti si sono conciliate, le spese
si intendono compensate, salvo che
le parti stesse abbiano diversamen-
te convenuto nel processo verbale
di conciliazione.
Articolo 93
Distrazione delle spese
1. Il difensore con procura può
chiedere che il giudice, nella stessa
sentenza in cui condanna alle spese,
distragga in favore suo e degli altri
difensori gli onorari non riscossi e
le spese che dichiara di avere an-
ticipate. 2. Finché il difensore non
abbia conseguito il rimborso che gli
è stato attribuito, la parte può chie-
dere al giudice, con le forme stabi-
lite per la correzione delle sentenze,
la revoca del provvedimento, qua-
lora dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per gli onorari
e le spese.
Articolo 94
Condanna di rappresentanti o
curatori
1. Gli eredi beneficiati, i tutori, i cu-
ratori e in generale coloro che rap-
presentano o assistono la parte in
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giudizio possono essere condanna-
ti personalmente, per motivi gravi
che il giudice deve specificare nel-
la sentenza, alle spese dell’intero
processo o di singoli atti, anche in
solido con la parte rappresentata o
assistita.
Articolo 96
Responsabilità aggravata
1. Se risulta che la parte soccom-
bente ha agito o resistito in giudi-
zio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell’altra parte,
la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida,
anche di ufficio, nella sentenza. 2.
Il giudice che accerta l’inesistenza
del diritto per cui è stato eseguito
un provvedimento cautelare, o tra-
scritta domanda giudiziari, o iscrit-
ta ipoteca giudiziale, oppure inizia-
ta o compiuta l’esecuzione forzata,
su istanza della parte danneggiata
condanna al risarcimento dei danni
l’attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale pru-
denza. La liquidazione dei danni è
fatta a norma del comma preceden-
te. 3. In ogni caso, quando pronun-
cia sulle spese ai sensi dell’articolo
91, il giudice, anche d’ufficio, può
altresì condannare la parte soccom-
bente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitati-
vamente determinata.
Articolo 97
Responsabilità di più soccombenti
1. Se le parti soccombenti sono più,
il giudice condanna ciascuna di esse
alle spese e ai danni in proporzione
del rispettivo interesse nella causa.
Può anche pronunciare condanna
solidale di tutte o di alcune tra esse,
quando hanno interesse comune. 2.
Se la sentenza non statuisce sulla
ripartizione delle spese e dei danni,
questa si fa per quote uguali.
Articolo 102
Litisconsorzio necessario
Se la decisione non può pronun-
ciarsi che in confronto di più par-
ti, queste debbono agire o essere
convenute nello stesso processo.
2. Se questo è promosso da alcune
o contro alcune soltanto di esse, il
giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio in un termine peren-
torio da lui stabilito.
Articolo 118
Ordine d’ispezione di persone e
di cose
Il giudice può ordinare alle parti e
ai terzi di consentire sulla loro per-
sona o sulle cose in loro possesso le
ispezioni che appaiono indispensa-
bili per conoscere i fatti della causa,
purché ciò possa compiersi senza
grave danno per la parte o per il
terzo, e senza costringerli a violare
uno dei segreti previsti negli artico-
li 351 e 352 del codice di procedura
penale [93 ss. att.]. 2. Se la parte
rifiuta di eseguire tale ordine sen-
za giusto motivo, il giudice può da
questo rifiuto desumere argomenti
di prova a norma dell’articolo 116,
secondo comma. 3. Se rifiuta il
terzo, il giudice lo condanna a una
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