Appendice normativa

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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1.

R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, [dell'amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942) (1).

(1) A norma dell'art. 147, comma 2, del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti in questo provvedimento. Per la disciplina transitoria, si veda l'art. 150 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, di cui si riporta il testo:

150. (Disciplina transitoria). 1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore

.

Si veda inoltre l'art. 22 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, di cui si riporta il testo:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

«3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.

«4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto».

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. (1) (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Questo articolo, già sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è stato ora così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Si riporta il testo precedente, in vigore dal 16 luglio 2006 al 31 dicembre 2007:

«1. (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

«Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  1. hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento

.

Si riporta altresì il testo in vigore fino al 15 luglio 2006:

«1. (Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e alla amministrazione controllata). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a L. 900.000. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali

(*).

(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 570 del 22 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, come modificato dall'articolo unico della L. 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che «quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mo- Page 492 bile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a L. 900.000».

2. (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento). La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

3. (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e amministrazione controllata] [1]). Se la legge non dispone diversamente le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge] (2).

(1) A norma dell'art. 147, comma 2, del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti in questo provvedimento.

(2) Questo comma è stato abrogato dall'art. 2 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

4. (1) [(Rinvio a leggi speciali). L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 3 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

TITOLO II DEL FALLIMENTO
CAPO I DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

5. (Stato d'insolvenza). L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

6. (1) (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o...

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