Appendice Normativa

AutoreAmarillide Genovese
Pagine105-119

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@Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7. 7. 1999 L 171/12

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

deliberando conformemente alla procedura prevista dall’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 19993,

(1) considerando che l’articolo 153, paragrafo 1 e 3, del trattato dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95;

(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell’esercizio di un’attività professionale, ma anche i contratti conclusi da privati; che ciò implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo;

(3) considerando che le legislazioni degli Stati membri riguardanti le vendite dei beni di consumo presentano numerose disparità, con la conseguenza che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni di consumo differiscono gli uni dagli altri e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza fra i venditori;

(4) considerando che il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno; che va impedita la ricostruzione artificiale di frontiere e la compartimentazione dei mercati; che le opportunità per il consumatore risultano largamente accresciute grazie alle nuove tecnologie di comunicazione che permettono di avere un accesso agevole a sistemi di distribuzione di altri paesi membri o di paesi terzi; che, in mancanza di un’armonizzazione minima delle regole relative alla vendita di beni di consumo, lo sviluppo della vendita di beni mediante nuove tecnologie di comunicazione a distanza rischia di essere ostacolato;

(5) considerando che la creazione di una base legislativa minima comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre il massimo profitto dal mercato interno;

(6) considerando che le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la principale fonte di conflitti con i venditori riguardano la non conformità dei beni a quanto stabilito nel contratto; che è quindi opportuno ravvicinare le legislazioni nazionali rela-Page 106tive alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda tale aspetto, senza però intervenire sulle disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

(7) considerando che i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali; che il principio di conformità al contratto può essere considerato come una base comune alle varie tradizioni giuridiche nazionali; che, nell’ambito di determinate tradizioni giuridiche nazionali può non essere possibile affidarsi esclusivamente a detto principio al fine di garantire un livello minimo di protezione al consumatore; che, specialmente in presenza di siffatte tradizioni giuridiche, per garantire la protezione del consumatore possono essere di utilità ulteriori disposizioni nazionali nell’ipotesi in cui le parti non abbiano concordato alcuna condizione contrattuale specifica ovvero abbiano stipulato condizioni contrattuali o accordi che, direttamente o indirettamente, limitano o escludono i diritti del consumatore e che nella misura in cui tali diritti derivano dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore;

(8) considerando che per facilitare l’applicazione del principio di conformità al contratto è utile introdurre la presunzione relativa di conformità al contratto riguardo alle situazioni più comuni; che la presunzione nonrestringe il principio della libertà contrattuale delle parti; che inoltre, in mancanza di clausole specifiche e in caso di applicazione della clausola minima gli elementi menzionati nella presunzione possono essere usati per determinare il difetto di conformità dei beni rispetto al contratto; che la qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi dipenderanno tra l’altro dal fatto che il bene sia nuovo o usato; che gli elementi menzionati nella presunzione sono cumulativi; che se le circostanze del caso rendono un particolare elemento palesemente inappropriato restano tuttavia applicabili i restanti elementi della presunzione;

(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; che tale è la soluzione tradizionalmente adottata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;

(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;

(11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio;

(12) considerando che, nel caso di un difetto di conformità, il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;

(13) considerando che, al fine di consentire ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato interno e di acquistare beni di consumo in un altro Stato membro, occorre raccomandare che, nell’interesse dei consumatori, i produttori di beni di consumo commercializzati in più Stati membri alleghino al prodotto un elenco recante almeno un indirizzo di contatto in ciascuno Stato membro dove il prodotto è commercializzato;

(14) considerando che i riferimenti al momento della consegna non implicano che gli Stati membri debbano modificare le proprie norme sul trasferimento del rischio;

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(15) considerando che gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna; che gli accordi dettagliati con i quali può essere disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale;

(16) considerando che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; che pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; che per tali beni gli Stati membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato;

(17) considerando che è opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; che gli Stati membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; che qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna;

(18) considerando che gli Stati membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti;

(19) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore eventuali difetti di conformità; che gli Stati membri possono garantire un più elevato livello di tutela del consumatore non introducendo siffatto onere; che è comunque opportuno che tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno due mesi per denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità;

(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero evitare che tale termine...

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