Appendice. Codice Deontologico Forense

AutoreVincenzio Moreno
Pagine119-137

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Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 ed il 27 gennaio 2006

@Preambolo

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

@Titolo I. Principi generali

ART. 1. - Ambito di applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3. - Volontarietà dell’azione. – La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

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ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. – Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.

Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. – L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

  1. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

  2. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.

  3. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

    ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. – L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

  4. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

    ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

  5. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

  6. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

    ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

    ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza. – È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

  7. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.

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  8. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

  9. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

  10. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

    1. per lo svolgimento delle attività di difesa;

    2. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

    3. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

    4. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.

    In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

    ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

  11. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

  12. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

    ART. 11. - Dovere di difesa. – L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

  13. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

  14. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

    ART. 12. - Dovere di competenza. – L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

  15. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla presta-Page 122zione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

  16. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

    ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.

  17. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

  18. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

    ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

  19. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

  20. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

    ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

    ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.

  21. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

  22. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

    ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale. – L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

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    Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività.

    Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

    Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

    In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

  23. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di...

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