Cambi di riferimento del 13 novembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

Comune di Jesi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 28 settembre 2000, n.329 Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del

regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature

per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

  1. 400;

    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della

    navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28

    febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

    Visto l'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della

    strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che individua i veicoli

    la cui revisione puo' essere affidata in concessione quinquennale ad imprese di

    autoriparazione o loro consorzi;

    Visto l'articolo 241, comma 1, del regolamento di

    esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del

    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale prevede che, ai fini

    dell'affidamento in concessione delle revisioni, le imprese di autoriparazione o loro

    consorzi devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice

    X al titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

    Considerata la necessita' di determinare le attrezzature e

    strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese di autoriparazione o loro consorzi,

    in aggiunta a quelle di cui al comma 1 dell'Appendice X al citato decreto del Presidente

    della Repubblica n. 495 del 1992, per l'effettuazione delle revisioni in concessione anche

    per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

    nella riunione del 22 settembre 2000;

    Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della

    navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

    E m a n a

    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    1. L'Appendice X al titolo III del rego1amento di

    esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del

    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' modificata come segue:

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei

    veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in

    aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente

    apparecchiatura:

    banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire

    la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e

    motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova

    freni devono avere:

  3. carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

  4. sistema di misurazione elettronico;

  5. stampante dei dati misurati;

  6. fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

  7. sistema di pesatura che permetta di individuare la massa

    su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.";

  8. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b),

    c), e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere

    altresi' alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a

    carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette

    tabelle indicano anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature

    medesime.".

    Art. 2.

    1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e

    di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

    "2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b),

    c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono

    essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti

    e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui

    alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute

    idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal

    competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e

    agricoltura.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 28 settembre 2000

    CIAMPI

    Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

    Nesi, Ministro dei lavori pubblici

    Visto, il Guardasigilli: Fassino

    Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000

    Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo

    unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

    Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al

    Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi

    valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

    1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni, (pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), e' il seguente:

    "1. Con decreto del Presidente della Repubblica,

    previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il...

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