Corte di appello penale di Roma sez. I, 17 gennaio 2013, n. 202 (c.c. 10 gennaio 2013)

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giur
2/2014 Rivista penale
MERITO
sull’argomento: autorevoli dottori individuarono, perciò,
la categoria dell’azione statica.
Ipotesi notoria di appartenenza a tale categoria è costi-
tuita dal disposto degli articoli 347, secondo comma, e 614,
secondo comma, c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche
esercitate dal pubblico uff‌iciale o pubblico impiegato che
abbia ricevuto partecipazione del provvedimento che fa
cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni;
il trattenersi clandestinamente o con inganno nei luoghi
di cui all’articolo 614, primo comma, c.p.): in tali casi non
si conf‌igura un’omissione, e non v’è moto corporeo, per cui
è inconf‌igurabile il tentativo incompiuto (quello compiuto
sarebbe conf‌igurabile ove fosse presente un “evento natu-
ralistico” accanto all’indefettibile evento giuridico); altro
esempio di reati di azione senza moto corporeo è dato dai
reati di posizione (es.: art. 707 c.p.).
Con riguardo alla specie di fatto è a dirsi che senza
dubbi di sorta sono ascrivibili alla categoria dell’azione
statica tutti i reati (delitti: art. 455 c.p.; 73, primo coma
e primo comma bis, T.U. 9 ottobre 1990, n. 309, e succ.
modd.; 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497; 171 bis, L. 22 aprile
1941, n. 633, e succ. modd.; contravvenzioni: artt. 678, 686,
697 c.p.) di detenzione.
Tanto premesso, perché si neghi assolutamente, nel
caso di specie, la necessità dell’esistenza di una posizio-
ne di garanzia a carico di colui, o colei, che conviva con
persona in possesso di sostanza stupefacente, è a dirsi
che l’odierna appellante deteneva, già “in proprio”, la so-
stanza stupefacente, in quanto certamente permetteva la
conservazione della stessa in un luogo del quale anch’ella
aveva la disponibilità e, in pratica, esercitava una custodia
della stessa in caso di “sorprese” da parte di irruzioni, o,
comunque, interventi delle Forze dell’Ordine allorché -
come notato in prime cure - il Vasto era fuori dell’abita-
zione ove era custodita la droga: quest’ultimo, pertanto,
traeva da tale custodia sicurezza, onde s’accresceva la por-
tata dell’evento di pericolo per l’incolumità pubblica. In
pratica, osservando che la richiesta di “previo concerto”,
nell’ambito di concorso di persone nel reato, è stata ab-
bandonata da ben oltre un secolo, la permanenza dell’iter
criminis, nonché l’entità quantitativa della “res detenta”,
delineano all’evidenza un’ipotesi di concorso di persone
nel reato, una - quanto meno - tacita, e perdurante, intesa
fra coniugi nel delitto di cui trattasi.
Certamente, tenendo il comportamento descritto, si
è agevolato la detenzione della sostanza stupefacente,
superando, e non di poco, la soglia della mera connivenza
(Cass., sez. III, 4 marzo 2009, cit.; Cass., sez. IV, 31 maggio
2006, n. 11392, Rv 204111; Cass., sez. VI, 22 settembre
1998, n. 9986, Costantino N. ed altro; Cass., sez. VI, 29 ago-
sto 1990, n. 11906, Di Gennaro).
Quanto esposto dissuade assolutamente dall’invocato
riconoscimento dell’attenuante di cui al primo comma
dell’articolo 114 c.p., in quanto il comportamento perma-
nente della Amato sortì rilevante eff‌icienza causale nella
perpetrazione del delitto di cui trattasi (Cass., sez. VI,
5 ottobre 2006, n. 33435, Battistella ed altri, RV 234365;
Cass., sez. VI, 13 dicembre 2005, n. 45248, Cirillo; Cass.,
sez. IV, 29 marzo 2007, n. 12811, Muggeri ed altro; Cass.,
sez. II, 5 maggio 2009, n. 18582, Zedda, Rv 232619; Cass.,
sez. I, 9 ottobre 2008, Sofri, Rv 222425).
La pena inf‌litta, pertanto, attraverso il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche nella massima
portata, e la diminuente processuale di cui all’articolo 442
c.p.p., è la minima possibile, e, in quanto tale, ostativa alla
concessione dei benef‌ici di cui agli articoli 163 e ss.; 175
c.p. (Omissis)
CORTE DI APPELLO PENALE DI ROMA
SEZ. I, 17 GENNAIO 2013, N. 202
(C.C. 10 GENNAIO 2013)
PRES. MAURO – EST. SCICCHITANO – P.M. X – IMP. BOTNARI
Sicurezza pubblica y Stranieri y Ipotesi di reato
per permanenza illecita nel territorio dello Stato
y Mera inottemperanza dell’ordine del questore y
Conf‌igurabilità y Disapplicazione della sentenza di
condanna a pena detentiva y Assoluzione perchè il
fatto non è previsto dalle legge come reato.
. Deve essere disapplicata, in base a quanto chiara-
mente statuito dalla Corte di giustizia con la sentenza
28 aprile 2011 qualsiasi norma che, come quella di cui
all’art. 14 comma quinto ter D.L.vo n. 286/1998 preveda
l’irrogazione di una pena detentiva nei confronti dello
straniero sottoposto a procedura di rimpatrio in conse-
guenza della sua mera inottemperanza ad un ordine di
allontanamento dal territorio nazionale. L’accertata si-
tuazione di contrasto tra la citata norma incriminatrice
e la successiva Direttiva 2008/115/CE (self executing
nel nostro ordinamento, essendo decorso inutilmente
il citato termine stabilito per il suo recepimento da
parte dell’Italia), valutata alla luce del principio gene-
rale stabilito dall’art. 2, secondo comma c.p., comporta
l’assoluzione dell’imputato dal reato di permanenza
illecita nel territorio dello Stato (art. 14, comma 5 ter),
perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2007, il Tribu-
nale di Roma dichiarava B.I. colpevole dal reato in epigrafe
indicato e, concesse le circostanze attenuanti generiche,
e tenuto conto della diminuente prevista per il prescelto
rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi cinque e
giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali. Doppi benef‌ici.
Tale sentenza veniva impugnata dal difensore di B.I.
che chiedeva a questa Corte di assolvere il suo assistito dal
reato contestato perché il fatto non sussiste, quantomeno
ai sensi dell’art. 530, II comma, c.p.p.
All’odierna udienza camerale del 10 gennaio 2013, as-
sente B.I., il P.G. ed il difensore, concordemente, hanno
chiesto l’assoluzione dell’appellante perché il fatto non è
più previsto dalla legge come reato.

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