Corte di appello penale di Roma sez. II, 29 aprile 2013, n. 1030 (ud. 31 gennaio 2013)

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Rivista penale 11/2013
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ROMA
SEZ. II, 29 APRILE 2013, N. 1030
(UD. 31 GENNAIO 2013)
PRES. LION – EST. RISICHELLA – IMP. SCHIAVONE
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Silenzio sulla propria condizione di insolvenza y
Rilevanza.
. Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta
di chi, approf‌ittando della propria posizione lavorati-
va, al momento do contrarre un’obbligazione, tenga
il creditore all’oscuro del proprio stato di incapienza,
dissimulando in modo preordinato tale stato ed anzi
offrendo garanzie delle proprie capacità economiche;
mentre si conf‌igura un mero illecito civile, nel caso in
cui l’inadempimento, conseguente l’incapienza, non
sia preceduto da alcuna preordinazione. (c.p., art. 641;
c.p.p., art. 576) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2009,
Cuccinotto, in questa Rivista 2010, 1161; in senso conforme, con am-
pia nota alla quale si rinvia, anche Cass. pen., sez. II, 12 ottobre 2006,
Leopaldi, ivi 2007, 416. Conformi anche Cass. pen., sez. II, 14 luglio
2003, Candido, ivi 2004, 1021 e Cass. pen., sez. II, 5 gennaio 1993, P.G.
in proc. Panizzolo, ivi 1993, 1015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe il presente impu-
tato veniva condannato come ivi riportato per il reato di
cui al capo b) della rubrica riqualif‌icato in appropriazione
indebita aggravata ed assolto per i capi c) e d).
Contro detta sentenza veniva proposto appello ai sensi
dell’art. 576 c.p.p. dalla parte civile costituita ed, all’odier-
na udienza, le Parti concludevano come in atti e la Corte
pronunciava il dispositivo allegato al verbale.
Premesso che l’impugnazione è ammissibile in quanto
la giurisprudenza ritiene che “in tema di parte civile, è
ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile
avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 c.p.p.) pre-
ordinata a chiedere l’affermazione della responsabilità
dell’imputato, quale logico presupposto della condanna
alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la con-
seguenza che detta richiesta non può condurre ad una
modif‌ica della decisione penale, sulla quale si è formato
il giudicato in mancanza dell’impugnazione del P.M., ma
semplicemente all’affermazione della responsabilità del-
l’imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che
giustif‌ica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento
del danno. L’impugnazione della parte civile deve, in tal
caso, fare riferimento specif‌ico, a pena di inammissibilità,
agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire
e non limitarsi alla richiesta concernente l’affermazione
della responsabilità dell’imputato, che esulando dalle fa-
coltà riconosciute dalla legge alla parte civile renderebbe
inammissibile l’impugnazione. In tale ipotesi, il giudice
dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda
civile necessariamente dipendente da un accertamento
sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell’autore
dell’illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in
modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenen-
dolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la “res
iudicanda” si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni
potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può
rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manife-
starsi tra giudici di giurisdizioni diverse. (Nella specie, la
S.C. ha disposto il rinvio al giudice penale, ai sensi dell’art.
623, comma primo, letto c), c.p.p., in quanto la sentenza
impugnata si è pronunciata sull’inammissibilità dell’ap-
pello proposto avverso sentenza di proscioglimento), cfr.
Cass. Rv 233273 sez. II, sentenza n. 5072 del 31 gennaio
2006 ud. (dep. 9 febbraio 2006).
Nel caso in esame invero la parte civile ha formulato
specif‌iche richieste in ordine alla provvisionale ed al
danno morale e di immagine, richiamandosi alle proprie
conclusioni scritte allegate al verbale.
Comunque detta giurisprudenza si è consolidata nel
senso che l’impugnazione della parte civile avverso la
sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue
conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga
l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti
civili, cfr. sez. un., sentenza n. 6509 del 20 dicembre 2012
Rv. 254130.
Ciò posto, ritiene la Corte che sia stata raggiunta con
certezza la prova della sussistenza del reato anche per i
capi c) e d) della rubrica.
Deve in questa sede, richiamarsi la motivazione del
primo giudice in ordine alla ricostruzione del fatto storico,
da intendersi integralmente riportata per evitare inutili
ripetizioni, nonché le argomentazioni a sostegno della
condanna per il reato sub b), funzionale alla ricostruzione
dei fatti.
Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dal
primo giudice, l’imputato ha agito creando fraudolente-
mente l’apparenza di una vendita: proprio per questo il
fatto che egli non abbia mai chiesto a nessuno dei suoi
superiori l’autorizzazione di poter acquistare i capi della
boutique di cui era responsabile, ma ha prelevato di sua
iniziativa detti capi versando nelle casse del negozio un

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