Corte di appello penale di Napoli sez. II, 26 aprile 2013, n. 2257

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Rivista penale 2/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. II, 26 APRILE 2013, N. 2257
PRES. MADDALENA – EST. GIANNELLI – IMP. VASTO
Stupefacenti y Detenzione y Coniuge che mette a
disposizione parti comuni della casa coniugale age-
volando il possesso e la detenzione della droga y
Concorso nel reato y Sussistenza y Mera connivenza
non punibile y Esclusione.
. La permanente messa a disposizione – da parte del
coniuge di un detentore di sostanze stupefacenti – di
parti comuni della casa coniugale integra un’ipotesi
di codetenzione, e non già di connivenza non punibile.
(c.p., art. 110; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) Sul tema si veda Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 1998, Costanti-
no N. ed altro, in Ius&Lex dvd, n. 1/2014, ed. La Tribuna. Nello stesso
senso della massima in commento si veda Cass. pen., sez. VI, 29 ago-
sto 1990, Di Gennaro, in questa Rivista 1991, 570.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del primo giudice va riformata unicamente
quanto alla posizione processuale di Vasto Antonio, con la
conseguente condanna della Amato al pagamento delle
ulteriori spese processuali.
Quanto al Vasto, è a dirsi che l’ulteriore sintomo di
resipiscenza consistito nella rinuncia ai motivi, nei sen-
si e limiti recepiti a verbale, non può che inf‌luire - letto
l’articolo 133, secondo comma, n. 3, c.p. - sulla misura
della pena, che merita di essere rideterminata nella mi-
sura indicata dal Procuratore Generale, come in udienza
rappresentato (pena base anni sei di reclusione ed euro
27.000,00 per la violazione più grave, come individuata in
prime cure, aumentata di mesi sei di reclusione ed euro
2.000,00 quanto alla continuazione con la violazione sub
A), di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di
multa quanto alla continuazione con la violazione sub C),
diminuita di un terzo ai sensi dell’articolo 442 c.p.p.; con-
seguentemente deve essere revocata la pena accessoria
dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena,
ed a quella dell’interdizione perpetua dei pubblici uff‌ici
deve essere sostituita la pena accessoria dell’interdizione
temporanea dagli stessi per la durata di anni cinque.
Quanto alla posizione processuale di Amato Clara, im-
putata della violazione sub B), va appena osservato che,
sotto il prof‌ilo storico, la consapevolezza della presenza
di sostanza stupefacente nella casa ove ella conviveva
con il coniuge coimputato è ammessa dalla Amato, che si
limita a riferire di essere incorsa in errore sul quantum
di sostanza presente nell’abitazione, il che non può esser
vero, posto che la Amato non mostrò alcuna sorpresa in
relazione al quantum allorché ebbe a consegnare la droga
agli operanti.
È pacif‌ico, altresì, e stavolta - sotto il prof‌ilo giuridi-
co - ricostruttivo, che la mera consapevolezza dell’altrui
detenzione di sostanza stupefacente non può fondare il
concorso nel reato sub specie di codetenzione (Cass., sez.
III, 4 marzo 2009, n. 9842, Gentiluomini, Rv 242996), in
mancanza di una posizione di protezione del bene dell’in-
columità pubblica ex art. 40, secondo comma, c.p., che non
potrebbe giammai fondarsi né sul disposto dell’articolo
55 c.p.p., né tampoco sullo status di coniuge ex art. 143,
primo comma, c.c.
Non ritiene, però, questa Corte, che, nella specie di fat-
to, si sia verif‌icata un’ipotesi di mera connivenza da parte
della Amato.
L’indagine dommatica deve consistere in una ricostru-
zione delle varie epifanie della condotta criminosa.
Accanto alla condotta meramente positiva (es.: art. 624
e 628 c.p.), si conosce quella commissiva mediante omis-
sione (es: omicidio, o lesioni personali, mediante omissio-
ne) (è preferibile tale terminologia a quella di reato omis-
sivo improprio), quella senz’altro omissiva (es.: artt. 328 e
593 c.p.), quella mista di azione e di omissione (es.: artt.
388, primo comma, 388 ter; 641 c.p.; 174, primo comma,
n. 2, c.p.m.p.; 73, primo comma, L. 1 aprile 1981, n. 121);
va precisato che autorevole dottrina costruisce la f‌igura
di cui al secondo comma dell’articolo 40 c.p. non come la
base del reato commissivo mediante omissione, ma alla
stregua di un autonomo reato omissivo proprio - l’omesso
impedimento dell’evento - che può, non concorrere, ma
inerire, ad ogni forma di reato; i reati di agevolazione,
dolosa (art. 391, primo comma, c.p.) o colposa (artt. 254,
326, secondo comma, c.p.; 97 e 109 c.p.m.p.) sono, tutti,
commissibili sia per azione sia per omissione.
Orbene, premesso che tutti i reati riguardo ai quali
viene in rilievo una forma di omissione hanno sostanza
meramente normativa, derivi, l’obbligo, dalla stessa legge
penale (reati omissivi “puri” e reati misti di azione e di
omissione) o da altro ramo dell’ordinamento (reati com-
missivi mediante omissione, vuoi anche di agevolazione),
bisogna indagare più a fondo il sistema penale per sfata-
re il dogma del moto corporeo, in difetto del quale tutti
i reati che ne fossero privi ricadrebbero nella sfera della
disobbedienza al comando, e non al divieto, con la con-
nessa richiesta di una posizione di garanzia (protezione
o controllo), come brillantemente costruita dalla dottrina

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