Corte di appello penale di Napoli sez. II, 5 dicembre 2013, n. 6121

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Rivista penale 7-8/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. II, 5 DICEMBRE 2013, N. 6121
PRES. MADDALENA – EST. GIANNELLI – IMP. MANERA
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y
Rinuncia da parte dl’’imputato y Ammissibilità y
Condizioni.
. Il disposto del settimo comma dell’art. 157 c.p. va let-
to in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale
con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, con particolare
riguardo all’onere dell’imputato di produrre elementi
a favore tali da giustif‌icarne la rinuncia. Pertanto, è da
ritenere inammissibile la rinuncia alla causa estintiva
de qua in difetto di produzione di qualsiasi elemento
che si palesi indubitabilmente “pro reo”, altrimenti vio-
lando, l’imputato “contra se ipsum”, il disposto dell’art.
24 Cost. (c.p., art. 157) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 31 maggio 1990, n. 275, in Ius&Lex
dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna, ha dichiarato illegittimo l’art. 157 c.p.
nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa
essere rinunziata dall’imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del primo giudice va riformata.
Deve premettersi che la rinuncia alla prescrizione, pre-
sentata dal Manera il 28 novembre 2013, e della quale si dà
atto nell’odierno verbale, è da dichiarare inammissibile.
L’articolo 157, settimo comma, c.p., che recita “La pre-
scrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’impu-
tato” non può che esser letto di conserva con quanto sta-
bilito dalla Corte costituzionale con sentenza 31 maggio
1990, n. 275: “è costituzionalmente illegittimo, per contra-
sto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., l’art.
157 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione
del reato possa essere rinunciata dall’imputato”.
Nella motivazione della surriferita sentenza del Giu-
dice delle leggi si “avverte” l’imputato circa la rilevanza
della pur ammessa dichiarazione di rinuncia alla suddetta
causa estintiva: la rinuncia è irretrattabile (“Gli effetti
della rinuncia alla prescrizione non sono limitati alla fase
processuale nella quale è intervenuta - nel caso di specie,
il giudizio di primo grado” (Cass., sez. V, 19 marzo 2009, n.
12374, Faraci ed altri, RV 243775); “la rinuncia alla pre-
scrizione è consentita solo dopo il maturarsi della causa
estintiva” (Cass., sez. VI, 2 marzo 1999, n. 2815, Mingon ed
altri, RV 213472), poiché solo in questo momento l’impu-
tato può valutare l’opportunità del proprio negozio proces-
suale (vedasi, “ex parallelo”, il disposto del comma secon-
do dell’articolo 2937 c.c., che recita: “si può rinunziare alla
prescrizione solo quando questa è compiuta”); di più, si
rif‌letta sul punto che, mentre la rinuncia alla prescrizione
da parte del debitore può essere anche tacita - art. 2937,
terzo comma, c.c. - quella alla prescrizione deve essere
espressa, come recita testualmente il disposto dell’artico-
lo 157, terzo comma, c.p. (Cass., sez. I, 15 maggio 2007,
n. 18391, Cariglia; Cass., sez. V, 28 aprile 2008, n. 17399,
Bongiolatti ed altro; Cass., sez. III, 24 settembre 2009,
n. 37583, Guido ed altro; Cass., sez. V, 27 gennaio 2010,
n. 2978, Collura; Cass., sez. III, 15 aprile 2010, n. 14331,
Cardinali, RV 236576).
La Corte costituzionale - quel che più interessa in punto
di osservanza dell’ordine pubblico processuale”, e di un’at-
tenta lettura dell’articolo 24 della Carta fondamentale -
con la sentenza surrichiamata pone a carico dell’imputato
rinunciante alla causa estintiva di cui trattasi l’onere di
produzione di prove a proprio favore, che rendano proba-
bilmente il di lui proscioglimento nel merito, e scongiurino
l’ipotesi di una condanna irreparabile.
Orbene, premesso che qualora il giudice, agli atti, rav-
visi il prof‌ilarsi di una situazione di evidente innocenza in
positivo - assolutamente provata non reità - od in negativo
- assolutamente non provata reità (art. 530, primo e se-
condo comma, c.p.p.) ha l’obbligo di proscioglimento nel
merito a’ sensi del secondo comma dell’art. 129 c.p.p.; che,
fuori di questa ipotesi, in presenza della perenzione dei
termini di prescrizione, non può procedere a rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale in appello neanche ex art.
603, terzo comma, c.p.p.: appare in tutta evidenza che l’im-
putato che si fa alla rinuncia ex art. 157, settimo comma,
c.p. è tenuto alla produzione di elementi di prova a proprio
favore che possano comportare una ben alta probabilità di
proscioglimento nel merito, altrimenti violando - contra
se ipsum - i canoni fondamentali del favor rei, del favor
libertatis e la sostanza, logica ed irrinunciabile, del diritto
alla difesa.
L’ordinamento processuale non può permettere che
in un caso - come quello di specie - caratterizzato dalla
presenza di pesanti elementi a carico, consistenti in di-
chiarazioni sfavorevoli all’imputato, provenienti - si noti
- da testi della Difesa, sia ammessa una rinuncia “suicida”
alla prescrizione, a causa della assoluta inadempienza ad
un preciso onere, imposto dalla Corte costituzionale, di
produzione di elementi a suffragio della Difesa.
Tanto premesso, escluso - per tutto quanto sopra espo-
sto - che emerga agli atti la possibilità di proscioglimento
dell’odierno appellante nel merito con alcuna delle formu-
le di cui al primo comma dell’articolo 129 c.p.p.; premesso

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