Corte di appello penale di Brescia sez. II, 5 novembre 2013, n. 2890

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Rivista penale 5/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 5 NOVEMBRE 2013, N. 2890
PRES. MAZZA – REL. MAZZA – P.M. BERTOTTI (DIFF.) – IMP. EJLLI
Sicurezza pubblica y Stranieri y Mancata esibizio-
ne del permesso di soggiorno o di altro documento
equipollente y A richiesta di agenti della polizia
stradale e senza giustif‌icato motivo y Esibizione
della sola patente di guida italiana y Reato di cui
all’art. 6, comma 3, D.L.vo n. 286/1998 y Sussistenza
y Esclusione.
. In tema di reati contro la sicurezza pubblica, non sus-
siste il reato di cui all’art. 6, comma 3, D.L.vo n. 286/98,
nel caso in cui lo straniero, a richiesta degli uff‌iciali e
agenti di pubblica sicurezza, non abbia esibito, senza
giustif‌icato motivo, il permesso di soggiorno o altro
documento equipollente, mostrando soltanto la pro-
pria patente di guida italiana, qualora si possa ritenere
che, con tale condotta, non venga minimamente leso il
bene giuridico tutelato dalla norma predetta. (d.l.vo 25
luglio 1998, n. 286, art. 6; c.p., art. 49) (1)
(1) In senso contrario si esprimono Cass. pen., sez. I, 4 giugno 2004,
n. 25261, in questa Rivista 2005, 377, che considera fattispecie
analoga (mancata esibizione del passaporto o di altro documento di
identif‌icazione) come pienamente integrante il reato in oggetto. Si
veda inoltre, in argomento, Cass. pen., sez. un. 27 novembre 2003, n.
45801, ivi 2004, 177.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 16 gennaio 2013 del Tribunale di
Brescia, Ejlli Mark veniva condannato, in ordine al reato di
cui all’art. 6, comma 3, D.L.vo 286/98, concesse attenuanti
generiche stimate equivalenti all’aggravante, alla pena
(sospesa) di giorni 20 di arresto ed € 1.200 di ammenda
(p.b. mesi 1 ed € 1.800, ridotta ex art. 62 bis c.p.).
I fatti per cui si procede sono pacif‌ici: l’imputato, citta-
dino extracomunitario, controllato da agenti della Polizia
Stradale, non aveva esibito il permesso di soggiorno o al-
tro documento equipollente che attestasse la sua regolare
presenza nel territorio dello Stato (bensì unicamente la
sua patente di guida italiana, evidentemente genuina).
Gli agenti, peraltro, avevano potuto accertare, median-
te collegamento al terminale della banca dati S.D.I. che
il prevenuto era in effetti regolarmente soggiornante nel
territorio italiano.
Il primo Giudice riteneva, tuttavia, la sussistenza del
reato, in considerazione della ratio della norma incrimina-
trice, che risiederebbe nell’esigenza di garantire il rapido
accertamento, da parte delle Forze dell’Ordine, della rego-
larità o meno della presenza di un cittadino extracomuni-
tario in Italia, per cui non sarebbe suff‌iciente ad escludere
l’illecito l’esibizione di un mero documento di identità.
La sentenza veniva impugnata dal difensore dell’im-
putato, secondo cui non sarebbe invece conf‌igurabile nel
caso di specie il reato contestato, essendo suff‌iciente ad
escluderlo il fatto che l’imputato avesse esibito un valido
documento di identità (dovendosi in realtà identif‌icare la
ratio della norma nella volontà di consentire all’autorità
di p.s. di procedere rapidamente alla esatta e compiuta
identif‌icazione della persona soggetta ad accertamento)
e, peraltro, nel caso di specie, gli operanti avevano imme-
diatamente potuto accertare, tramite collegamento alla
banca dati S.D.I., che Ejlli era in realtà dotato di regolare
permesso di soggiorno.
Sotto altro prof‌ilo, dovrebbe altresì considerarsi che
la mancata disponibilità, in quel frangente, della carta di
soggiorno da parte del predetto costituirebbe una causa
oggettiva di impedimento e, quindi, un “giustif‌icato motivo
per non poterla esibire”.
Alla odierna udienza il P.G. concludeva chiedendo la
conferma della sentenza, mentre il difensore dell’imputa-
to si riportava ai motivi di appello.
Ritiene la corte che l’impugnazione debba essere ac-
colta.
Ciò non perché sia condivisibile quanto osservato dal
difensore circa la non conf‌igurabilità giuridica del reato in
questione ogni qual volta si sia in presenza della mera esi-
bizione da parte del soggetto extracomunitario di un valido
documento di identità (si condivide, al riguardo, quanto os-
servato dal primo Giudice in ordine alla ratio della norma
incriminatrice), bensì stimando il Collegio che nel caso di
specie ricorrano particolari circostanze tali da far ritenere
che non sia stato minimamente leso il bene giuridico pro-
tetto dalla norma predetta, e che sia, pertanto, applicabile
l’art. 49 c.p. in tema di “reato impossibile”.
Ci si riferisce, in particolare, al fatto che l’Ejlli aveva
esibito una patente di guida italiana evidentemente ge-
nuina (della quale il prevenuto non avrebbe certo potuto
disporre qualora non fosse stato regolarmente presente
nel territorio dello Stato), da valutarsi congiuntamente
all’ulteriore emergenza per la quale gli operanti avevano
potuto nell’immediatezza accertare per altra via (ovvero
collegandosi al terminale S.D.I.) tale legittima presenza.
Può, in sostanza, operarsi in ordine al caso in esame
una valutazione analoga a quella che ha condotto la giuri-
sprudenza anche di legittimità a concludere per l’insus-
sistenza del reato di falso quando si sia in presenza di una
alterazione assolutamente inidonea a ingannare chic-

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