Corte di appello penale di Brescia sez. II, 18 dicembre 2013, n. 3507

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Rivista penale 4/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 18 DICEMBRE 2013, N. 3507
EST. MAZZA – P.M. FASOLATO (DIFF.) – IMP. BANCO POPOLARE SOC. COOP DI
VERONA
Società y Reati societari y Responsabilità ammini-
strativa dell’ente y Reati presupposti y Reati tribu-
tari y Riqualif‌icazione dei reati quali reati f‌iscali y
Inquadramento nel novero dei reati che possono
dar luogo a responsabilità amministrativa dell’ente
y Esclusione.
. Non sussiste la responsabilità amministrativa di un
ente ex artt. 5, 7 e 24 D.L.vo n. 231/2001 per aver omes-
so di osservare gli obblighi di direzione e vigilanza dei
propri dipendenti, intesi a prevenire la commissione di
reati tributari, quando questi vengano meno presen-
tando i caratteri propri di meri reati f‌iscali. (Nella fatti-
specie è stata esclusa la responsabilità amministrativa
di un istituto di credito per l’omessa vigilanza di alcuni
dipendenti accusati di truffa aggravata in danno del-
l’erario e successivamente assolti dai reati loro ascritti,
perchè i fatti loro contestati erano da qualif‌icarsi quali
reati f‌iscali) . (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 3; d.l.vo
8 giugno 2001, n. 231, art. 5; d.l.vo 8 giugno 2001, n.
231, art. 7; d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 24) (1)
(1) Sul tema cfr. Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2013, n. 20060, in questa
Rivista 2013, 790, che afferma categoricamente come la responsabi-
lità amministrativa dell’ente sussista anche nel caso in cui l’autore
del reato non sia identif‌icato o non sia imputabile. In caso di pre-
scrizione del reato presupposto si veda Cass. pen., sez. VI, 17 maggio
2013, n. 21192, in Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza presentata in data 27 giugno 2013, propo-
sta nell’interesse di Banco Popolare Società Cooperativa di
Verona quale incorporante la Banca Popolare di Lodi Spa,
si chiede la revisione della sentenza di applicazione della
pena ex art. 63, D.L.vo 231/01 pronunciata dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20
aprile 2009 (ormai irrevocabile), nell’ambito del procedi-
mento penale n. 49588/05 R.G.N.R. – 628/09 R.G.G.I.P., con
la quale il predetto istituto di credito era stato condannato
al pagamento della sanzione pecuniaria di € 103.291,00.
Detta istanza viene formulata ai sensi dell’art. 630,
comma 10, lett. a) c.p.p., ovvero assumendosi che vi sia una
inconciliabilità logica e giuridica tra la citata pronuncia e la
sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano
in data 18 aprile 2011 (e anch’essa divenuta irrevocabile)
nei confronti dei dipendenti della banca Parnisari Giancarlo
e Semelli Roberto, imputati del reto presupposto dal quale è
scaturita la responsabilità amministrativa dell’ente.
I predetti erano accusati, in particolare (ed in concorso
con altri) di tre reati di truffa aggravata ex artt. 110, 640,
comma 2, nr. 1, 61 nr. 7 c.p. in danno dell’Erario, commessi
mediante le condotte specif‌icamente descritte nei relativi
capi F1, G2 e H2 (che sono stati trascritti nell’istanza).
E proprio da quelle condotte era altresì scaturita nei
confronti della banca la contestazione ex D.L.vo 231/01 di
tre corrispondenti illeciti amministrativi (capi L6, L7 ed L9,
facenti espresso riferimento a quelli di cui sopra), sulla base
dell’ipotesi secondo cui la stessa non avrebbe adottato ed eff‌i-
cacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione
idoneo a prevenire il reato della specie di quello verif‌icatosi e
comunque omesso di osservare gli obblighi di direzione e vigi-
lanza intesi a prevenire i reati contestati ai suoi dipendenti.
Intervenuta la separazione dei procedimenti (a seguito
della richiesta di patteggiamento avanzata dalla banca),
Parnisari Giancarlo e Semelli Roberto erano stati però
(con la sentenza sopra richiamata) successivamente as-
solti dai reati loro ascritti perché i fatti loro contestati
non costituiscono reato, previa riqualif‌icazione dei fatti ai
sensi dell’art. 10 quater (quanto ai capi G2 e H2) e dell’art.
3 (quanto al capo F1) D.L.vo 74/2000.
Si evidenzia, al riguardo, nell’istanza come tali reati f‌i-
scali non siano contemplati nel novero dei reati presuppo-
sto di cui agli artt. 24 e segg. D.L.vo 231/01 e come, proprio
per tale ragione, con la stessa sentenza del Tribunale di
Milano siano stati esclusi gli illeciti amministrativi conte-
stati ad altra società (MC2 S.p.A.) sempre in relazione
(quanto ai reati presupposti) ai capi F1, G2 ed H2. Sareb-
be, quindi, evidente l’incompatibilità tra i fatti stabiliti a
fondamento della sentenza del Tribunale di Milano del 18
aprile 2011 e quelli stabiliti con la sentenza di applicazione
della pena del 20 aprile 2009, atteso che la contestazione
di illecito amministrativo a carico della Banca Popolare di
Lodi S.p.A. era stata formulata proprio in relazione all’im-
putazione sollevata nei confronti di Parnisari e Semelli.
Del resto, la particolare struttura dell’illecito ammini-
strativo a carico della persona giuridica impone di consi-
derare quale antecedente logico necessario per la condan-
na dell’ente l’accertamento del reato ascritto alla persona
f‌isica, elemento che funge da presupposto per l’addebito
alla persona giuridica.
Ulteriori argomentazioni sono volte ad evidenziare:
- come non possano sussistere dubbi circa l’applicabilità
alle persone giuridiche delle norme previste dal codice di
procedura penale sulla revisione (art. 629 e ss. c.p.p.), posto
che l’art. 73 D.L.vo 231/2001 contiene un rinvio espresso alla

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