Corte di appello penale di Ancona 22 ottobre 2013, n. 3381

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Rivista penale 1/2014
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
22 OTTOBRE 2013, N. 3381
PRES. FANULI – EST. FANULI – IMP. V.P.
Recidiva y Contestazione y Recidiva reiterata y Pre-
cedente dichiarazione di recidiva semplice y Neces-
sità.
. La recidiva non individua una situazione che attiene
allo “status” soggettivo dell’imputato; recidivo non è
colui che avendo riportato una iniziale condanna per
delitto non colposo commetta altro delitto non colposo,
ma solo colui rispetto al quale vi sia stato l’accertamen-
to, nel caso concreto, della relazione qualif‌icata tra lo
status e il reato commesso che deve risultare sinto-
matico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e
all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della
colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
Ne consegue che per contestare la recidiva reiterata,
che presuppone la qualità di recidivo, è necessario che
in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la
recidiva semplice. (c.p., art. 99; c.p., art. 624; c.p., art.
648) (1)
(1) Sentenza interessante poichè si discosta dal consolidato indiriz-
zo della S.C. secondo cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta
in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata
dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. In tal senso si sono
espresse: Cass. pen., sez. II, 18 maggio 2010, P.G. in proc. Arullani, in
questa Rivista 2011, 462; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2008, Moccia,
ivi 2009, 1034 e Cass. pen., sez. I, 30 maggio 2003, P.G. in proc. An-
dreucci, ivi 2004, 471. Le conclusioni cui perviene la sentenza in epi-
gafe muovono dalla def‌inizione di “soggetto recidivo” contenuta nella
pronuncia delle SS.UU. penali 24 maggio 2011, Indelicato, in CED
Cassazione penale, RV 249664, ampiamente citata in parte motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore dell’imputata propone appello avverso la
sentenza di cui sopra, sostenendo - in via principale - che
il reato doveva essere qualif‌icato come furto e non come
ricettazione, con conseguente declaratoria di improcedi-
bilità, per difetto di querela.
Il motivo è infondato.
A parte il fatto che dall’esame della denunzia di furto
proposta dalla persona offesa V.A. emerge, quanto meno,
l’aggravante della destrezza, che renderebbe il reato per-
seguibile d’uff‌icio, non esistono elementi per sostenere
che l’imputata abbia commesso il furto.
Al riguardo, nessun elemento, neanche eventuali di-
chiarazioni rese dall’imputata depongono in tal senso.
Va pertanto applicato il consolidato indirizzo secondo
cui il semplice possesso ingiustif‌icato di cose sottratte, in
assenza di altri elementi probatori ed in presenza di ele-
menti favorevoli ad ipotesi alternativa (come, ad esempio,
il lasso di tempo tra la sottrazione e l’accertamento di tale
possesso), più che indurre all’affermazione di colpevolez-
za a titolo di furto, consente la conf‌igurazione del delitto
di ricettazione (Cass. pen., sez. II, 13 maggio 1983, in Giu-
stizia penale 1984, II, 478).
Nel caso in esame, invero, il furto è avvenuto circa tre
mesi prima dell’accertamento del possesso della refurtiva
da parte della V. e non vi è - lo si ribadisce - né è stato
dedotto alcun elemento che faccia ritenere che la stessa
ne sia stata l’autrice.
Con il secondo motivo l’appellante contesta la quali-
f‌icazione della recidiva come infraquinquennale e come
reiterata. Sotto il primo prof‌ilo deduce che la condanna
precedente riguarda un fatto commesso oltre cinque
anni prima di quello oggetto del presente giudizio; sotto
il secondo prof‌ilo deduce che l’imputata non ha riportato
condanne precedenti in cui le sia stata riconosciuta l’ag-
gravante della recidiva.
Il primo assunto è giuridicamente infondato. Stante il
chiaro disposto dell’art. 99 comma 2 n. 2 c.p. il termine di
cinque anni ai f‌ini della recidiva aggravata decorre dalla
precedente condanna e non dalla commissione del fatto.
Nel caso in esame la precedente condanna per delitto non
colposo è del 26 novembre 2002, il fatto per cui è processo
del 7 giugno 2006: entro il quinquennio.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla
recidiva reiterata.
Il comma 4 dell’art. 99 esordisce così: “se il recidivo
commette un altro delitto non colposo”.
Ebbene, secondo un risalente, ultraventennale indiriz-
zo della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, la
recidiva reiterata può essere contestata e ritenuta sulla
base dei precedenti penali, anche in assenza di previa di-
chiarazione di recidiva.
Tale indirizzo non può essere condiviso, in quanto si
è perpetuato nel tempo senza tenere conto di quell’au-
tentico turning point rappresentato dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 20798/2011 - Indelicato.
Uno dei principi che emergono dalla lettura della sud-
detta sentenza attiene alla def‌inizione di soggetto recidivo,
a cui fa riferimento l’incipit della ricordata disposizione
dell’art. 99 comma 4 c.p.
La recidiva - affermano le Sezioni Unite - è una circo-
stanza pertinente al reato che richiede un accertamento,
nel caso concreto, della relazione qualif‌icata tra lo status

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