Corte di appello civile di milano sez. I, 12 Febbraio 2013, n. 711

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2013
MERITO
3- bis . Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica
abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di
indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diff‌ide e sanzioni
previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso
di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legi-
slativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con
particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si conf‌igura a
prescindere dall’accertamento della dipendenza economica.
(23) Da indicare specif‌icamente, a pena di ineff‌icacia, nella comu-
nicazione di recesso. In tal senso giurisprudenza pacif‌ica a partire da
Cassazione civile, 14 maggio 1997 n. 4238, sez. III, in Giust. civ. 1998,
2, 511, con nota di GIUSEPPE GRISI, Recesso anticipato del conduttore
nella locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo.
(24) L’indicazione dei motivi di recesso deve essere specif‌ica allo
scopo di consentire la loro valutazione al locatore (giurisprudenza pa-
cif‌ica: Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 549, in Giust. civ.
Mass. 2012, 1, 34; Cass. 6 giugno 2008 n. 15058, in Giust. civ. Mass. 2008,
6, 888; Cassazione civile, sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 22392, in Giust. civ.
Mass. 2011, 10, 1520).
(25) In dottrina, IVAN MEO, La crisi economica non è una condizio-
ne determinante per il recesso dal contratto, in Diritto & Giustizia 2011,
466, nota a Cassazione civile, 13 dicembre 2011 n. 26711, sez. III; si veda
anche MACARIO, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei con-
tratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione, in
Corr. giur., 2009, 1577 ss., 1578; RESTIVO, Abuso del diritto e autonomia
privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in Riv. crit.
dir. priv., 2010, 341 ss., 344; GENTILI, Abuso del diritto e uso dell’argo-
mentazione, in Resp. civ. e prev., 2010, 354 ss., 360. Opinione contraria
esprime LORENZO DELLI PRISCOLI, in Abuso del diritto e mercato, in
Giur. comm. 2010, 5, 834, che vede un possibile pregiudizio alla certezza
del diritto, dinanzi alla facoltà per il giudice di valutazioni di ampia di-
screzionalità.
CORTE DI APPELLO CIVILE DI MILANO
SEZ. I, 12 FEBBRAIO 2013, N. 711
PRES. SECCHI – EST. SODANO – RIC. ORSANIGO C. FORNASARI
Contributi e spese condominiali y Rifacimento
della facciata y Deliberazione di spesa y Vendita del-
l’unità immobiliare y Opere compiute successiva-
mente y Ripartizione delle spese y Difetto di accordi
tra le parti y Spettanza al proprietario al tempo
della deliberazione y Pagamento fatto all’acquiren-
te ex art. 63 att. c.c. y Diritto di rivalsa.
. Qualora, prima della vendita di un’unità immobiliare
in condominio, l’assemblea deliberi spese straordina-
rie per il rifacimento della facciata dell’edif‌icio e sussi-
stano anche spese ordinarie arretrate, le obbligazioni
verso l’ente di gestione permangono, salvo diverso
accordo delle parti, a carico del proprietario al tem-
po della deliberazione di spesa, non rilevando che le
opere siano state, in tutto od in parte, realizzate dopo
l’alienazione. Conseguentemente, se l’acquirente - ri-
chiesto del pagamento ex art. 63 att. c.c. - adempia l’ob-
bligazione solidale con il precedente proprietario, egli
ha poi titolo per ottenere il rimborso nei confronti di
questo ultimo. Ciò in quanto la legge, pur prevedendo
la responsabilità solidale venditore/acquirente verso il
condominio, non implica il trasferimento del debito nel
rapporto fra le parti. L’acquirente non paga in luogo del
venditore, sicché, ove, nel proprio interesse, abbia sod-
disfatto il debito, potrà poi promuovere la surrogazione
legale nei confronti del suo dante causa. (c.c., art. 1203;
att. c.c., art. 63)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5990/07 il Tribunale di Milano, def‌initiva-
mente pronunciando sulla domanda avanzata da Fabio For-
nasari di condanna di Dario Pietro Orsanigo al pagamento
della somma di euro 5.510,00 oltre interessi legali dal dovuto
al saldo, versata a titolo di spese condominiali ordinarie e
straordinarie (euro 730,70 di competenza dell’anno 2005 e
2006, euro 4.780,20 a seguito delle delibere assembleari del
30 giugno 2006 e 20 aprile 2006) in surroga al convenuto, per
effetto dell’acquisto dell’immobile sito in Milano, via Bonfan-
dini n. 101, così provvedeva: a) accertato il diritto al rimbor-
so, condannava Orsanigo al pagamento in favore di Fornasari
della somma di euro 5.510,90 oltre ad interessi legali dal pa-
gamento al saldo; b) respingeva la domanda riconvenzionale
avanzata da Dario Pietro Orsanigo nei confronti di Fabio
Fornasari; c) condannava Dario Pietro Orsanigo a rifondere
alla controparte le spese del giudizio.
Avverso la sentenza sopra indicata proponeva impugna-
zione Orsanigo evidenziando i seguenti motivi di impugna-
zione: a) in relazione alle spese straordinarie deliberate dal
Condominio per il rifacimento della facciata (euro 4.780,22),
queste, pur essendo state deliberate in data antecedente al
rogito (3 luglio 2006), non risultavano ancora essere state
effettuate al momento in cui l’appellato era divenuto pro-
prietario; b) doveva essere disposta la restituzione della
somma di euro 404,00 di fondo cassa oggetto di domanda ri-
convenzionale nel primo giudizio; c) il pagamento da parte
dei Orsanigo delle spese ordinarie “arretrate” era avvenuto
improvvidamente avendo privato, l’appellante, “della possi-
bilità di opporsi alle richieste del Condominio stesso”.
Si costituiva in giudizio Orsanigo, chiedendo la reie-
zione delle avverse pretese e la conferma della sentenza
impugnata.
I procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le
loro conclusioni all’udienza del 30 ottobre 2012 e la causa,
decorsi 55 giorni per il deposito delle comparse conclusio-
ni e gg. 20 per le memorie di repliche, è stata assegnata in
decisione all’odierna camera di consiglio.
Con il primo motivo di impugnazione – assorbente
rispetto al secondo motivo, inerente al mancato accogli-
mento della domanda riconvenzionale di restituzione del
fondo cassa costituito per spese straordinarie – l’appel-
lante contesta la fondatezza del ragionamento del primo
giudice che ha ritenuto la debenza – in capo a Fornasari
– delle spese straordinarie perché deliberate in data an-
tecedente alla stipula del rogito e, quindi, idonee, a far
sorgere in capo al nuovo proprietario il diritto di surroga
dopo l’adempimento di cui all’art. 63 disp. att. c.c. (così
testualmente pag. 2 della sentenza impugnata: cionono-
stante la citata disposizione (art. 63 disp. att. c.c.) pur

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