Corte di appello civile di catania sez. ii, 24 giugno 2013

Pagine773-775
773
Arch. loc. e cond. 6/2013
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI CATANIA
SEZ. II, 24 GIUGNO 2013
PRES. D’ALESSANDRO – EST. DISTEFANO – RIC. COSTRUZIONI SANTA CHIARA
S.R.L. (AVV. LOMBARDO) C. BIMBO S.R.L. ED ALTRA (AVV. LICCIARDELLO)
Canone y Frazionato y Contratto ad uso non abi-
tativo y Accordo integrativo y Modif‌icativo dell’am-
montare del canone y Intervenuto successivamente
alla stipula del contratto originario y Nullità ex art.
79 L. n. 392/78 y Condizioni.
. L’accordo sottoscritto dalle parti il giorno successivo
a quello di stipula di un contratto di locazione non abi-
tativa, a mezzo del quale sia stata variata in aumento
la previsione di un canone già frazionato, non è nullo
di per sé, bensì solo ove l’aumento concordato risulti
elusivo dell’art. 32 L. n. 392/78, perché avente lo scopo
di neutralizzare gli effetti eccedenti i limiti di svalu-
tazione monetaria in precedenza stabiliti; non invece
quando – anche se del tutto indipendentemente dalle
variazioni connesse al potere di acquisto della moneta
– risulti ancorato ad elementi predeterminati incidenti
sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale e
ad una giustif‌icata riduzione del canone per un limitato
periodo iniziale (nella specie in relazione alla generale
crisi economica). (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; l. 27
luglio 2013, n. 392, art. 79) (1)
(1) La citata Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001, n. 10286, trovasi pub-
blicata in questa Rivista 2002, 575. Nel senso che la clausola convenzio-
nale che prevede la determinazione del canone in misura differenziata
e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, per
essere secundum legem (artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone)
deve chiaramente riferirsi ad elementi predeterminati desumibili dal
contratto, ed idonei ad inf‌luire sull’equilibrio economico del rappor-
to, in modo autonomo dalle variazioni annue del potere di acquisto
della lira; mentre è contra legem, e come tale, radicalmente nulla per
violazione di norma imperativa se costituisce un espediente diretto a
neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, con conseguente
squilibrio del rapporto sinallagmatico e violazione dei limiti quanti-
tativi previsti dal sistema normativo, v. Cass. civ., sez. III, 1 febbraio
2000, n. 1070, ivi 2000, 31; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 1997, n. 7973, in
Ius&Lex dvd n. 5/2013, ed. La Tribuna, e Cass. civ., sez. III, 24 giugno
1997, n. 5632, in questa Rivista 1997, 813.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 7 dicembre 2010 il Tribunale
di Catania - sezione distaccata di Mascalucia, in accogli-
mento dell’opposizione proposta da Bimbo S.r.l. e Calan-
drino Fiorella, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso,
per complessivi euro 8.223,11 a titolo di differenze canoni
non pagate, su istanza della Costruzioni Santa Chiara S.r.l.
quale locatrice dell’immobile sito in San Pietro Clarenza
via S. Caterina 151 e condotto in locazione dalla predetta
Bimbo S.r.l.; contestualmente ha condannato gli opponen-
ti al pagamento di euro 489,11 per oneri condominiali e
quote parte imposta di registro non pagati.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Costruzio-
ni Santa Chiara S.r.l. chiedendone l’integrale riforma.
Costituitisi in giudizio gli originari opponenti hanno in-
sistito nel rigetto del gravame, proponendo altresì appello
incidentale.
Quindi la causa all’udienza dell’8 luglio 2013 è stata
decisa come da allegato dispositivo in atti di cui veniva
data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo giudice, nel revocare il decreto ingiuntivo op-
posto, ha affermato che l’accordo integrativo-modif‌icativo
del canone sottoscritto dalle parti il giorno successivo a
quello di stipula della locazione è nullo perché in viola-
zione dell’art. 79 L. 392/78, con ciò richiamando specif‌ici
precedenti sul punto della Suprema Corte.
La questione consiste in particolare nel verif‌icare la
legittimità, o meno, della modif‌ica dell’importo del canone
di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo con
accordi successivi alla sua stipulazione e la realizzabilità,
o meno, di tale modif‌icata solo con un contratto di transa-
zione ovvero anche mediante una diversa pattuizione.
Non ignora questa Corte che il Supremo Collegio (Cass.
n. 10286 del 2001; n. 10728 del 2002; n. 15647 del 2003) ha
stabilito che, in tema di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad
oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi
della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32 ma veri e propri au-
menti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1,
della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locato-
re un canone più elevato rispetto a quello legislativamente
previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso
del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del con-
tratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere
aumenti non dovuti e che la stessa Corte ha ribadito che,
in materia di locazioni ad uso non abitativo la legge n. 392
del 1978 consente alle parti la libera determinazione del
canone iniziale, ma prevede che questo sia suscettivo sol-
tanto di aggiornamento, nel corso del rapporto onde neu-
tralizzare l’incidenza della perdita del potere di acquisto
della moneta, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 32, per
cui consegue che “ogni pattuizione avente ad oggetto, non
già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi e nei limiti di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT