DECRETO 13 gennaio 2011 - Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. (11A03347)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che gli Stati membri adottino «Misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, una adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;

Vista la direttiva 2003/54/CEE che prevede l'adozione da parte degli Stati membri misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali e' opportuno ricomprendere quelli in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazioni dei mercati dell'energia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, ed in particolare l'art. 13;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» ed in particolare l'art. 4, comma 6;

Visti l'art. 3, comma 1 del citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che prevede la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico- terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica, e l'art. 4, comma 6 che demanda al Ministero della salute l'adozione di apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature di cui al citato art. 3, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63, recante «Approvazione della...

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