Appalto di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi di leggi speciali ed ordinanze di emergenza, emanate in occasione di eventi calamitosi. (Determinazione n. 4).

IL CONSIGLIO

Premesso:

A seguito del comunicato di questa Autorita' ´Segnalazioni su fatti specificiª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2002, sono pervenute numerose comunicazioni, da parte di stazioni appaltanti, relative ad appalti di lavori pubblici affidati mediante la procedura della trattativa privata, ai sensi di normative speciali emanate in occasione di eventi calamitosi.

Dalle segnalazioni esaminate, si e' riscontrato che buona parte degli affidamenti a trattativa privata sono avvenuti ai sensi di due provvedimenti di emergenza, entrambi volti a finanziare interventi urgenti di ripristino delle opere danneggiate da eventi calamitosi

1) l'ordinanza di necessita' ed urgenza n. 3090/2000, emanata dal Ministero dell'interno, a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000; 2) la legge n. 61/1998, di conversione del decreto-legge n.

6/1998.

Tali provvedimenti di emergenza, finalizzati a consentire l'esecuzione dei lavori di recupero in tempi ridotti, incompatibili con le procedure ad evidenza pubblica, hanno consentito la deroga alla restrittiva disciplina sull'affidamento mediante trattativa privata dettata dall'art. 24, legge 109/94 e s.m.i.

Visto il frequente ricorso alle sopra descritte modalita' di affidamento, si e' ritenuto opportuno approfondire i limiti entro i quali le medesime possano ritenersi legittime, precisando, altresi', che le considerazioni che seguiranno, pur facendo riferimento principalmente a questi due provvedimenti normativi, possono essere estese, per identita' di fattispecie, a tutta la normativa derogatoria emanata in occasione di calamita' naturali, normativa che ha conosciuto nel nostro ordinamento giuridico una straordinaria proliferazione.

Ritenuto in diritto:

Questa Autorita' ha avuto modo in piu' occasioni di approfondire la problematica relativa alla natura delle ordinanze contingibili ed urgenti.

  1. In particolare, nella determinazione n. 20/2002 del 30 luglio 2002, sono stati precisati i limiti dell'efficacia delle ordinanze d'emergenza, emanate dal Dipartimento per la protezione civile, in relazione all'esecuzione di opere pubbliche.

    E' stato evidenziato che, poiche' la ratio delle ordinanze extra ordinem e' quella di far fronte a situazioni di speciale urgenza, l'efficacia di tali provvedimenti e' rigorosamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.

    Pertanto, una deroga alle disposizioni vigenti, in base alle ordinanze di emergenza, proprio perche' causata da una situazione eccezionale, non trova logica giustificazione ove permanga sine die.

    Se, quindi, gli interventi urgenti che le situazioni di emergenza richiedono non vengono adottati tempestivamente, dette situazioni tendono a consolidarsi, diventando situazioni di disagio permanente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT