L"appalto del «servizio di gestione» delle notifiche di sanzioni amministrative a mezzo posta

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza. Ufficio contenzioso Polizia municipale di Treviso
Pagine289-292

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@1. La notifica effettuata con l'interposizione di un soggetto privato tra nullità ed inesistenza

- Nell'affrontare l'argomento in esame, la prima questione che si presenta attiene alla plausibilità stessa dell'oggetto dell'indagine: è possibile per un ente pubblico (e, in particolare, un ente locale) esternalizzare il «servizio di gestione» delle notifiche da effettuarsi a mezzo posta?

La domanda esige in limine alcuni necessari chiarimenti sull'attività che viene in concreto delegata alle società private appaltatrici.

La terminologia adoperata nei contratti di affidamento in questione è, infatti, spesso (e forse non a caso) ambigua.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di contratti misti aventi ad oggetto, da una parte, la fornitura di un software specifico per la «gestione integrata dei verbali» (con accessoria obbligazione di assistenza e manutenzione); dall'altro, il più complesso servizio di elaborazione e stampa dei dati concernenti le violazioni accertate che, all'uopo, vengono inviati dagli organi accertatori, mediante flusso informatico, alla ditta appaltatrice. Quest'ultima è, quindi, incaricata dell'imbustamento dei verbali stampati e della loro trasmissione alle Poste italiane ai fini della successiva notifica.

Restando immune da perplessità di sorta, per la vicenda relativa all'acquisto di software, è - come ben si comprende - con riferimento al servizio di produzione e, soprattutto, imbustamento e spedizione dei verbali che sussistono forti dubbi in ordine alla legittimità dell'appalto.

L'attività che viene affidata dalle amministrazioni ai terzi privati viene, infatti, a sovrapporsi e a coincidere in parte qua con le competenze che la legge n. 890/1982 sulle notifiche postali riserva esclusivamente agli ufficiali giudiziari o a coloro che, in virtù di espressa previsione normativa, possono sostituirsi ai predetti organi notificatori1.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 della legge citata, è solo l'ufficiale giudiziario che «può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti».

E si veda, più nel dettaglio, l'articolo 3 della medesima legge, secondo cui, inequivocabilmente, è l'ufficiale giudiziario che «presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare» e compie materialmente ogni altro incombente prodromico alla spedizione.

Si tratta, quindi, non di mere attività materiali, ma di atti e comportamenti che sono l'espressione di poteri tipici e caratterizzanti il ruolo stesso dell'ufficiale giudiziario.

Quanto sopra considerato, diviene oltremodo evidente che «il servizio di gestione» delle notifiche a mezzo posta, da attuarsi mediante surroga di un privato in competenze esclusive dell'ufficiale giudiziario, non può costituire oggetto giuridicamente possibile di un ipotetico contratto di appalto.

Sul piano civilistico, ciò dovrebbe a rigore comportare la nullità in parte qua del contratto di appalto, appunto, per impossibilità giuridica dell'oggetto (con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti in relazione al pagamento di corrispettivi non dovuti perché maturati sulla base di clausole nulle di diritto).

Sul piano degli effetti giuridici riflessi, in relazione alla sorte della notifica effettuata con l'interposizione del privato, si discute, invece in giurisprudenza, se la stessa sia affetta da mera nullità sanabile o se piuttosto debba considerarsi affetta da radicale vizio di inesistenza.

Al riguardo, occorre rilevare che mentre la (quantomeno, più accorta) giurisprudenza di merito appare propendere per la tesi radicale dell'inesistenza della notifica, conseguente ad un riscontrato difetto di legittimazione dell'organo notificatore (che, attesa la tipologia e l'estensione dei compiti svolti dal privato, viene identificato propriamente in quest'ultimo)2 la Cassazione con sentenza dell'8 febbraio 2006 n. 28173 ha stabilito che «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la nullità derivante dall'avvenuta notificazione del verbale di accertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio, anziché nelle forme pre-Page 290scritte dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, non può essere pronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al Prefetto, debba ritenersi che l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato».

Nonostante l'autorevole dictum del giudice di legittimità, preferibile appare la soluzione adottata dalla richiamata giurisprudenza di merito.

Se, infatti, ci si interroga su quali competenze, tra quelle che la legge sulla notifica a mezzo posta affida all'ufficiale giudiziario, residuino - dopo il contratto di servizio - in capo al funzionario che formalmente viene incaricato di seguire il processo di notifica, ci si avvale che si tratta di ben poca cosa: praticamente nulla.

Talora, il funzionario, prima di trasmettere il flusso dei dati alla società privata, si limita a predisporre in...

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