LEGGE PROVINCIALE 27 febbraio 2012, n. 5 - Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, 'Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici'.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 6 marzo 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Dopo l'art. 3-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n.

    6, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente articolo:

    'Art. 3-ter (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici). - 1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione Europea in materia di lavori pubblici nonche' in applicazione dell'art. 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

  2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilita' del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori.' 2. Dopo la lettera f) dell'art. 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera: 'f-bis) nei bandi con criteri di qualita', vigila affinche' le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinche' l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico;' 3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' inserito il seguente comma: '1-bis. In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto puo' avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica e' eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC...

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