Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d); Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione 1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

  1. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici.

  2. Le regioni disciplinano le attivita' di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.

  3. Alle finalita' di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

  4. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il seguente

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    .

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il seguente

    Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    .

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

    - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

    - Il testo dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n.

    137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente

    Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di

    a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi

    a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.

    368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare; e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le...

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