DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18 - Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta. (14G00028)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/95/UE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto";

  1. all'articolo 2: 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);";

    2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;";

    3) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva;";

    4) alla lettera l), il punto b), e' sostituito dal seguente: "b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;";

    5) alla lettera l), dopo il punto b) e' aggiunto il seguente: "b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;";

  2. all'articolo 3, comma 5, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.";

  3. all'articolo 6: 1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2.";

    2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e' effettiva e non temporanea e";

  4. all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: "e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;";

  5. all'articolo 8: 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "o la mancanza di protezione contro tali atti";

    2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;";

  6. all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";

  7. all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato," sono sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente,";

  8. all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.";

  9. all'articolo 16, comma 1: 1) alla lettera b), le parole: "nel territorio nazionale o all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente";

    2) alla lettera d), le parole: "o per l'ordine e la sicurezza pubblica" sono soppresse;

    3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.";

  10. all'articolo 19: 1) al comma 2, dopo le parole: "genitori singoli con figli minori" sono inserite le seguenti: "i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,";

    2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore.";

  11. all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le seguenti: "ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,";

  12. all'articolo 22: 1) al comma 3, le parole: "status di protezione sussidiaria" sono sostituite dalle seguenti: "status di protezione internazionale";

    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

  13. all'articolo 23, comma 2, le parole: "con validita' triennale" sono sostituite dalle seguenti: "con validita' quinquennale";

  14. all'articolo 25, comma 1, le parole: "per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.";

  15. all'articolo 26, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.";

  16. all'articolo 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

  17. all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte" sono inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,";

  18. all'articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio...

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