LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 7 - Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 24 del 28 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa statale e dell'Unione europea vigente in materia, al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonche' lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali, promuove la trasparenza, l'efficienza, l'economicita', l'imparzialita' e la semplificazione dell'attivita' amministrativa e, in particolare, favorisce:

  1. il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di accessibilita' telematica delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonche' di tutti i dati pubblici generati, prodotti e raccolti, per garantire una qualificata partecipazione dei cittadini e delle imprese all'attivita' istituzionale nonche' la cooperazione e la interoperabilita' con i sistemi delle altre amministrazioni;

  2. il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici, in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, nonche' delle procedure e dei programmi informatici a supporto dei flussi di informazioni e dati in entrata e uscita;

  3. la sensibilizzazione del territorio regionale nonche' lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale ai fini del progresso sociale e del miglioramento della qualita' della vita nonche' delle iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica del pubblico indistinto con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;

  4. lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, secondo modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;

  5. lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;

  6. le politiche di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzate all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC).

    Art. 2

    Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica:

  7. alla Regione e agli enti da essa dipendenti;

  8. alle societa' a totale o prevalente partecipazione della Regione e agli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.

    1. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni nonche' di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonche' con le biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, universita' ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attivita' nel territorio regionale. A tal fine, la Regione puo' individuare strumenti di premialita' nei confronti dei soggetti indicati al presente comma, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti e/o di contributi.

    Art. 3

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

  9. dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

  10. titolari dei dati: i soggetti di cui all'art. 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad un altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;

  11. formato di dati di tipo aperto: un formato per la rappresentazione elettronica di dati liberamente utilizzabile reso pubblico e documentato esaustivamente e per il quale non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tale formato di dati;

  12. riutilizzo dei dati pubblici: l'uso delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti indicati all'art. 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale i documenti che li rappresentano sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;

  13. licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto in forma elettronica, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.

    Art. 4

    Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici 1. La Regione, operando per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena accessibilita' e assicurando la parita' di trattamento di tutti gli utilizzatori:

  14. deve rendere disponibili e accessibili gratuitamente, nonche' riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, mediante una piattaforma telematica aperta e liberamente accessibile a fini di cooperazione e interoperabilita' tra i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT