Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dag...
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita' non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l'attivita' professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita' e della costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
.
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della
direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite), e' il seguente:
2. Il Ministro dell'economia e delle fmanze, sentiti
l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate, avendo riguardo alle
peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione
degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita'
di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o
di effettuazione di operazioni a distanza.
.
- Il testo del comma 4 dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 56/2004, e' il seguente:
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine
di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s),
s-bis) e t).
.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
(Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1991, n. 106, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
(Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio
dei capitali di provenienza illecita' ed attivita'
finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
.
Note all'art. 1:
- La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee
n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite - Dichiarazione dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio e' pubblicata nel n. L 166 del 28 giugno
1991.
- La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della
direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e'
pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
- Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
legislativi n. 56...
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