COMUNICATO - Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l''Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai sensi dell''articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi...

Premessa

  1. Come e' noto, le linee guida del 12 agosto 2010, adottate da questo Comitato, relative alla fase della "ricostruzione pesante" in Abruzzo, contengono gia' alcuni cenni al problema dei controlli antimafia concernenti gli interventi di riabilitazione o di ricostruzione di edifici privati. Tuttavia, in quel documento se ne parla in un'ottica del tutto particolare, sottolineando come tali interventi, nel caso previsto, ad esempio, dall'articolo 7 del decreto n. 3 del 9 marzo 2010, adottato dal Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, risultino talora interessati da specifiche modalita' attuative che contemplano l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, di un unico soggetto attuatore, tramite programma integrato, degli interventi pubblici e privati. In effetti, una delle problematiche rilevanti rimane l'omogeneita' dei controlli antimafia, innanzitutto da perseguirsi e realizzarsi nell'ambito degli interventi che restano affidati alle pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, soggetti alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, anche per gli interventi privati, che peraltro risultano, sia pure in diversa misura, beneficiari dell'apporto di risorse finanziarie pubbliche, ancorche' non soggetti alla disciplina codicistica, come recentemente chiarito dal legislatore (cfr. articolo 3-ter del decreto-legge 5 agosto 2010, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria ), non viene meno certamente tale esigenza di omogeneita'. Essa, infatti, muove dal riconosciuto pericolo che l'eventuale sussistenza di zone d'ombra o, comunque, di forte differenziazione del livello quali-quantitativo dei controlli, puo' risultare un punto di criticita' del sistema, rappresentando, in definitiva, quella "maglia larga" attraverso cui potrebbero trovare spazio i tentativi di inserimento della criminalita' organizzata. In sintesi, la tenuta del sistema antimafia nelle opere di ricostruzione in Abruzzo non puo' certo ammettere che una consistente parte degli interventi - quella a regime pubblicistico - venga ad essere soggetta ad una serie di controlli diffusi in chiave antimafia (sulla tracciabilita' dei pagamenti e delle attivita' di cantiere, sulle imprese e sugli operatori economici coinvolti, selezionati anche con l'ulteriore strumento delle white-list, ecc.) mentre altra consistente parte venga ad essere quasi totalmente esclusa da tali meccanismi di verifica della legalita'. Questa sorta di "doppio regime", oltre a costituire in se', come si e' detto, una fonte di pericolo, comprometterebbe in radice l'obiettivo che la governance degli interventi di ricostruzione si venga invece a ispirare, nelle sue linee tendenziali, a criteri uniformi di trasparenza, senza i quali, peraltro, si finirebbero per determinare anche condizioni diverse per le imprese e gli operatori economici, con possibili disequilibri e alterazioni della concorrenza, e, dunque, a discapito delle stesse regole di corretto funzionamento del mercato. 2. In questa prospettiva giova mettere in evidenza come alcuni punti di riferimento possano in qualche misura gia' considerarsi contenuti nelle disposizioni introdotte dal decreto-legge 39/2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno del 2009, relativamente ai controlli antimafia. Da questo punto di vista innanzitutto si apprezza l'ampio contenuto della rubrica che introduce le disposizioni dell'articolo 16 del predetto testo normativo, laddove la prevenzione delle infiltrazioni criminali viene correlata agli "interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo", con evidente intenzionale riferimento all'intero complesso delle opere in cui detti interventi si sostanziano nel tempo; ma e' possibile cogliere tale intento estensivo ancora piu' chiaramente anche nel contenuto di talune specifiche previsioni, per le quali il contenuto precettivo sembra andare oltre l'area dei contratti pubblici. In questa direzione si collocano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 16 del citato d.l.39/2009, nel testo convertito dalla legge 77/2009, secondo cui la tracciabilita' dei flussi finanziari viene a trovare applicazione anche con riferimento alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, mentre agli operatori iscritti negli "elenchi bianchi" di fornitori e prestatori di servizi tenuti dalle prefetture competenti possono rivolgersi "gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto", dizione cosi' ampia e omnicomprensiva da ricomprendere ogni tipo di intervento.

    La tracciabilita' finanziaria: quadro ricognitivo delle fattispecie; gli strumenti di pagamento; l'informazione tracciante; la questione delle sanzioni

    Quadro ricognitivo delle fattispecie

  2. Si premette che questo Comitato, per le ragioni esplicitate nelle linee-guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010, ha ritenuto necessario anticipare l'attuazione di determinate forme di controllo antimafia che la legge 77/2009, di conversione del d.l. 39/2009, prevede vengano disciplinate con d.P.C.M.. Tale orientamento lo si e' affermato dapprima in relazione alla tracciabilita' dei flussi finanziari, ed e' stato in seguito ribadito con riferimento all'istituzione presso le prefetture di L'Aquila, Teramo e Pescara delle cosiddette "whitelist", in cui sono iscritti fornitori e prestatori di servizi considerati non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. Con riguardo alla tracciabilita' finanziaria la presente linea-guida ter, in coerenza con le rilevate esigenze di uniformita' complessiva dei presidi di trasparenza e di legalita', intende estendere le prescrizioni gia' indicate con i precedenti documenti di indirizzo dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010, anche ai soggetti privati a cui innanzitutto sono riconosciuti i contributi previsti dalle OO.P.C.M. del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009, n. 3790, e del 15 agosto 2009, n. 3803, venendo, per l'effetto, ad interessare gli interventi di ricostruzione e riparazione (1) degli edifici classificati con le lettere B, C, ed E, compresi gli interventi relativi ad immobili gia' di proprieta' dell'ATER competente per i quali l'assegnatario che abbia gia' riscattato l'alloggio si sia avvalso per l'esecuzione dell'intervento, ex articolo 2, comma 2, della citata Ordinanza n. 3803, di soggetto diverso dall'ATER. ----------

    (1) Il presente documento e' tuttavia anche rivolto ai casi in cui il contributo economico venga utilizzato dal beneficiario, conformemente all'opzione di cui all'articolo

    3, comma 1, lettera a) del d.l. 39/2009, convertito dalla legge 77/2009, per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale andata distrutta.

    Si ritiene, inoltre, che le procedure di tracciamento finanziario, in relazione alle misure solidaristiche previste dall'OPCM del 9 luglio 2009, n. 3789, debbano riguardare anche l'erogazione di contributi economici previsti in favore: i) dei titolari di attivita' produttive (comprese quelle alberghiere) che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; ii) dei soggetti che esercitano attivita' sociali, culturali, ricreative e religiose in relazione agli indennizzi destinati alla riabilitazione delle strutture adibite allo svolgimento delle attivita' stesse; iii) delle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso non abitativo in relazione alla concessione di indennizzi destinati alla riparazione con miglioramento sismico delle unita' abitative danneggiate dagli eventi sismici. Si osserva come alcune disposizioni delle citate Ordinanze si facciano carico in qualche modo delle esigenze di trasparenza finanziaria in quanto prevedono, ad esempio, che il contributo riconosciuto al privato, qualora sia stata esercitata l'opzione per la modalita' del credito d'imposta, compete a condizione che le spese siano state sostenute - comunque dopo il riconoscimento del contributo - mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura (si vedano, rispettivamente, l'articolo 3 dell'OPCM 3779, che riguarda gli edifici di tipo B e di tipo C e l'articolo 3 dell'OPCM 3790, relativa agli edifici di tipo E ed F); entrambe le disposizioni aggiungono che, ai fini del godimento del beneficio, per le spese di importo inferiore ai 25mila euro i relativi pagamenti possono essere eseguiti con mezzi anche diversi dal bonifico purche' tracciabili. Peraltro risulta che il contributo economico venga in effetti erogato dall'amministrazione comunale all'interessato e/o all'amministratore di condominio (soggetto referente per la riparazione delle parti comuni) con bonifico bancario o postale. La presente linea-guida muove, tuttavia, dall'esigenza di omogeneita' evidenziata in premessa e tende, conseguentemente, ad armonizzare ed ottimizzare le procedure di tracciamento. In questo quadro, si conferma la necessita' che il destinatario del contributo indichi all'amministrazione concedente il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, salvo che non opti di acquisire la disponibilita' del contributo con la modalita' del credito d'imposta; in quest'ultimo caso, ferme restando le previsioni contenute nelle menzionate Ordinanze secondo cui il beneficio e' soggetto alla condizione che i pagamenti delle spese siano stati eseguiti a mezzo di bonifico, bancario o postale, le procedure di tracciamento andranno integrate dalle specifiche indicazioni che seguiranno e che riguardano, per quanto si e' detto, qualsivoglia tipo di contributo economico nell'ambito delle tipologie mappate. L'indicazione del conto corrente su cui andra' disposta l'erogazione del finanziamento andra' fatta dall'interessato nella stessa domanda di richiesta del contributo. La necessita' di portare attenzione alla trasparenza finanziaria delle modalita' di impiego delle contribuzioni economiche destinate alla ricostruzione in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT