DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (12G0240)

Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.

.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia):

Art. 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'art.

23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio...

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