DECRETO 11 novembre 1998, n. 491 - Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese

DECRETO 11 novembre 1998, n. 491.

Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: "Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e trasferire le competenze del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1997, n. 675" che all'articolo 2, lettera a), prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate in operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese; Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, il quale, novellando l'articolo 2 della predetta legge n. 782 del 1980, prevede che i rientri per capitale ed interessi del Fondo di cui a quest'ultimo articolo vengano accantonati nella misura di 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la costituzione di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e a societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia e che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni; Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 1993 il quale prevede, inoltre, che, a fronte delle predette partecipazioni, sia consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui allo stesso articolo 2, comma 2; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" che prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un elenco speciale per gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, recante: "Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi"; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 7 novembre 1996, n. 636, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 20 novembre 1996, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento, al fine di assicurare una maggiore operativita' dell'intervento agevolativo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 114/31890/4657 del 5 ottobre 1998);

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento l'espressione: a) "legge" indica la legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; b) "fondo" indica il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dal citato decreto-legge n. 149 del 1993; c) "banca" indica l'ente creditizio avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) "finanziaria" indica la societa' finanziaria che svolge attivita' di assunzione di partecipazioni al capitale di societa', iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; e) "S.F.I.S." indica la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; f) "intermediario" indica uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e); g) "comitato" indica l'organismo competente a deliberare sulla concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

    Art. 2.

    Soggetti destinatari delle anticipazioni

  2. Le anticipazioni a valere sul Fondo sono concesse a banche, S.F.I.S. e finanziarie, che hanno un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione delle societa' per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole imprese ovvero cento volte il predetto capitale, nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.

  3. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento le finanziarie devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell'operazione di anticipazione: a) possedere una capacita' operativa adeguata agli investimenti proposti, desumibile dallo svolgimento di attivita' nel settore delle assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo di almeno tre anni; b) aver acquisito almeno cinque partecipazioni in piccole o medie imprese ed aver effettuato almeno tre smobilizzi nell'ultimo triennio; c) avere conseguito nell'ultimo triennio un utile operativo a seguito degli investimenti effettuati.

  4. A decorrere dal 22 dicembre 2002, anche le banche e le S.F.I.S.

    devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

  5. Gli intermediari devono essere dotati di un'appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria all'attivita' di assunzione di partecipazioni e comprendente un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.

    Art. 3.

    Imprese beneficiarie dell'intervento

  6. Le anticipazioni sono concesse per la partecipazione al capitale delle piccole e medie imprese con sede in Italia costituite come societa' di capitale, anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla decisione della...

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