DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 113 - Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto l'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unita' produttive del territorio regionale;

Visto in particolare l'art. 2, comma 24, della medesima legge regionale 11/2011 secondo il quale le condizioni, i criteri e le modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti sono definiti con regolamento regionale;

Ritenuto di emanare il regolamento al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 24, della legge regionale 11/2011;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 di data 17 maggio 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante condizioni, criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilita' del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  2. trattamento di stagionatura o invecchiamento: il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)), il processo di accrescimento del valore aggiunto si realizza anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti;

  3. amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di...

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