Scioglimento anticipato della maggioranza dei soci con nomina del liquidatore (Art. 2278 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 794

Sono personalmente comparsi i sigg. . . . persone della cui identità personale io Notaio sono certo: e quivi i comparenti mi premettono:

- che è corrente in . . . una S.a.s. sotto la ragione sociale . . . società in accomandita semplice di . . . S.a.s. della quale il signor . . . è socio accomandatario e i Signori . . . e . . . soci accomandanti, società iscritta nel registro delle imprese di . . . con numero di registro delle imprese e codice fiscale . . .;

- che al patto . . . di tale atto costitutivo è stabilito che la deliberazione riguardante l'aumento o la riduzione del capitale sociale, lo scioglimento anticipato ed ogni altro patto che modifichi gli elementi del rapporto sociale (fatta eccezione per quelli riguardanti i diritti personali dei singoli soci) deve adottarsi con il voto di tanti soci che siano intestatari di almeno tre quarti del capitale sociale;

- che i comparenti riconoscono concordemente la convenienza di interrompere anticipatamente l'attività sociale, data la crisi da cui è colpito il ramo di industria della società;

- che di tale intenzione venne informato anche il socio . . . al quale è stato pure...

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