DECRETO 25 novembre 1998 - Rimborso anticipato della tranche con decorrenza 12 maggio 1995, dell'importo di 1.000 milioni di ECU, relativa al prestito internazionale della Repubblica italiana 1995/2000, dell'importo complessivo di 5.000 milioni di ECU

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari; Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro e' stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) per depositi in ECU piu' un margine dello 0,08%; Visto in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facolta' di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito; Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonche' tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, ed in particolare, l'art. 9.1, ove si prevede che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York non piu' tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza...

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