CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. 1252 - Estinzione anticipata dei mutui, ai sensi del decreto ministeriale economia e finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n.1252 Estinzione anticipata dei mutui, ai sensi del decreto ministeriale economia

e finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche all'art. 11 del decreto del

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio

1998, e successive modifiche.

Alle amministrazioni statali Agli enti pubblici Alle regioni Alle province autonome di Trento e di Bolzano Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane, isolane e di arcipelago Alle unioni di comuni Ai gestori di pubblici servizi e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome Alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Alla conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa.

La precedente versione dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni enunciava alcune delle cause che potevano determinare la risoluzione anticipata del rapporto di finanziamento (estinzione anticipata).

In particolare, la norma accordava al mutuatario la facolta' di richiedere l'estinzione anticipata del mutuo a condizione che fosse corrisposto un indennizzo, che si assumeva tenesse indenne la Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti CDP) dalle conseguenze arrecate dal disinvestimento.

Quanto all'ipotesi in cui l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento fosse determinata dalla CDP a seguito di revoca del finanziamento, la disposizione in esame (comma 2) definiva in modo ampio le cause (... qualsiasi causa non imputabile alla Cassa ...) e contemplava gli effetti derivanti dal richiamo anticipato, qualora, in forza delle particolari modalita' di ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto, il mutuatario avesse rimborsato capitale in misura superiore a quello effettivamente percepito.

Il diritto dell'Istituto di reagire all'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di finanziamento (es.: mancato adeguamento o integrazione delle garanzie; mancato o parziale pagamento delle rate di ammortamento) attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela (decadenza dal beneficio del termine, risarcimento del danno, ecc.) viene registrato nella disciplina per l'accesso ai mutui della CDP al fine di garantire una uniforme e trasparente applicazione dei principi generali dell'ordinamento. In questo contesto, l'indennizzo costituisce la forma di ristoro idonea a liberare il soggetto debitore dalle pretese attivabili dalla CDP in conseguenza del...

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