DECRETO 27 marzo 1998 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto l'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che stabilisce i requisiti che debbono avere le scale fissi a pioli; Ravvista l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un nuovo sistema anticaduta in considerazione dei rischi connessi all'uso di dette scale in deroga al citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto l'esito delle prove effettuate dall'ISPESL presso il Centro ricerche di Monteporzio Catone; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta: Art. 1.

1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante.

Art. 2.

1. I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui e' assoggettata l'attrezzatura; inoltre dovranno risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Le prove contenute nell'allegato possono essere effettuate presso uno dei seguenti "laboratori ufficiali": laboratorio dell'ISPESL; laboratori delle Universita' e dei Politecnici dello Stato; laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di cui al presente decreto osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

2. E' fatto obbligo ai lavoratori di osservare le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza.

Art. 5.

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Art. 6.

1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 e' riconosciuta ed ammessa se...

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