DELIBERAZIONE 31 luglio 2003 - Disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004. (Deliberazione n. 88/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003, Premesso che

ai sensi dell'art. 4, comma 11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito

l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito

deliberazione n. 237/00), l'Autorita' aggiorna annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito

CMUD); ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2001, n.

58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), e' istituito con decorrenza dal 1 luglio 2001 un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (di seguito

fondo di compensazione) alimentato da versamenti annuali costituiti da quote (QFNC) relative agli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato; ai sensi dell'art. 5, comma 3, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla deliberazione n. 58/01, l'Autorita' determina annualmente la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione n. 237/00; la deliberazione n. 58/01; la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, recante assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) della gestione del fondo di compensazione, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 44/03, recante rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa della gestione del fondo di compensazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' n. 237/00; Considerato che dalle risultanze della gestione del fondo di compensazione, comunicate dalla Cassa con nota del 13 maggio 2003 (prot. Autorita' n. 022131 del 29 luglio 2003), risulta la possibilita' di ridurre, per...

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