COMUNICATO - Annuncio di una richiesta di referendum popolare (12A11063)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 ottobre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito di dichiarazioni sostitutive e di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi l'abrogazione: dell'articolo 24 inerente "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" della legge 214 del 22 dicembre 2011 di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

sesto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,";

sesto comma, lettera a), primo periodo, limitatamente alle parole: "la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima";

sesto comma, lettera a), l'intero secondo periodo che recita: "Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.";

sesto comma, lettera b), primo periodo limitatamente alle parole: "e sei mesi";

sesto comma, lettera b) l'intero secondo periodo che recita: "Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.";

sesto comma lettera c) primo periodo, limitatamente alle parole: "e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni,";

settimo comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

settimo comma, l'intero secondo periodo che recita: "Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.";

settimo comma, l'intero terzo periodo che recita: "In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.";

settimo comma, l'intero quarto periodo che recita: "Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.";

settimo comma, quinto periodo, limitatamente alle parole: "Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando";

settimo comma, l'intero sesto periodo che recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'...

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