COMUNICATO - Annuncio di una richiesta di referendum popolare (12A08721)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete voi l'abrogazione della legge 18 novembre 1981, n. 659, titolata "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1;

articolo 2;

articolo 3, secondo comma, che recita: "A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.";

articolo 3, terzo comma, che recita: "I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita': a) il venti per cento della somma stanziata e' ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; b) la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.";

articolo 3, quarto comma, che recita: "Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.";

articolo 3, quinto comma, che recita: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.";

articolo 3, sesto comma, che recita: "Hanno altresi' diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.";

articolo 3, settimo comma, che recita: "La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento.";

nonche' della legge 8 agosto 1985, n. 413, titolata "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'articolo 1;

nonche' della legge 10 dicembre 1993, n. 515, titolata "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 9;

articolo 9-bis;

articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "dagli aventi diritto";

articolo 15, comma 13, che recita: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.";

articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali";

articolo 15, comma 16, ultimo periodo, che recita: "Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita'."

articolo 16;

nonche' della legge 23 febbraio 1995, n. 43, titolata "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle seguenti parole: "comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;";

articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle seguenti parole: "e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659";

articolo 6;

nonche' della legge 2 gennaio 1997, n. 2, titolata "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

allegato A, sezione "Attivita'", voce "crediti per contributi elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";

allegato A, sezione "Conto economico", lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a) per rimborso spese elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";

allegato B...

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