COMUNICATO - Annuncio di quarantatre richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970,

n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito

"Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante ''Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza'' e successive modificazioni, limitatamente a

- articolo 4; - articolo 5; - articolo 6 lettera b) limitatamente alle parole: ''tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro''; - articolo 7, comma 1, limitatamente alle parole: ''del servizio ostetricoginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente'' e comma 2: ''Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale''; - articolo 8; - articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: ''alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed'', e comma 4, limitatamente alle parole: ''l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e'', nonche' alle parole: ''secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8''; - articolo 10, comma 1, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6 ed", nonche' alle parole

''di cui all'articolo 8'', e comma 3, limitatamente alle parole

''dal secondo comma dell'articolo 5 e''; - articolo 11, comma 1, ''l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna''; - articolo 12; - articolo 13; - articolo 14; - articolo 15, comma 2, limitatamente alle parole ''e 5''; - articolo 19, comma 1: ''Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni'', comma 2: ''La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000'', comma 3, limitatamente alle parole: ''o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7'', comma 5

''Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.'' e comma 7; ''Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.''; - articolo 22, comma terzo, ''Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.''?".

Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito

"Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 23 gennaio 1982, n.

9, recante ''Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti'', convertito con modificazione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: ''limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva'', cosi' come modificato dall'art.

1, comma 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazione dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), limitatamente alle parole: ''E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.''?".

Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito

"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante ''Statuto dei lavoratori'', e successive modificazioni, limitatamente all'art. 31, comma 2: ''La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.'', nonche' il D.lgs. 16 settembre 1996, n.

564, recante: ''Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione'' e successive modificazioni, limitatamente all'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ''o cariche sindacali'' e alle parole: ''e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi''; - comma 2: ''Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale''; - comma 5: ''A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n.

155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.''; - comma 6: ''La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.''; - comma 7: ''Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.''; comma 9, limitatamente alle parole: ''cariche sindacali o''?".

Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito

"Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, ''Approvazione del codice di procedura penale'' e successive modificazioni, limitatamente a

- articolo 303, comma 1, lettera a) , limitatamente alle parole

''senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563'' e alle parole: ''o...

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