Corte suprema di cassazione: Annuncio di cinque richieste di - referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,

si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in

data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della

dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei

prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta

di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul

seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10

maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8

luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: - art. 1,

comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi

attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli

77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";

comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del";

comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del

totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante

riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; -

art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su

apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,

accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,

comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non

possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio

complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'

contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta

della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un

nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; -

art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,

limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3,

limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature

nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art. 16,

comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole

"delle liste"; - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e

della lista dei candidati"; - art. 18, comma 1, limitatamente alle

parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma

4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La

dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata

dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,

incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato

nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli

eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con

piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi

uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di

collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione

di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che

accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";

comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle

parole: "nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si

collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora

il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio

uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di

cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio

dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di

dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti

altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono

presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei

termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale

nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; - art.

18-bis; - art. 19; - art. 20, comma 1, limitatamente alle parole:

"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole:

"Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei

candidati", nonche' alle parole "alle candidature nei collegi

uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e

la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3,

limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali

della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi

uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",

nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle

candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle

parole: "piu' di una lista di candidati ne"'; comma 7,

limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche'

alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:

"della lista"; - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e

della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna

lista"; - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le

liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3)

limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al

limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati

superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,

cancellando gli ultimi nomi"; n. 4), limitatamente alle parole:

"dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n.

6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia'

presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle

modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,

limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; -

art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2,

limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di

lista"; - art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e

delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi

alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da

assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I

contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di

votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato

stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto

sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del

manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3)

limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle

parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle

liste"; - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della

lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle

parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e

alle parole: "e delle liste"; - art. 26, comma 1, limitatamente

alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma 1, n.

4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati

della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di

lista"; - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e

colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",

alla parola: "C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente

presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle

parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei

candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; -

art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art.

41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; - art.

42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7,

limitatamente alle parole: "due copie...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT