Corte suprema di cassazione: Annuncio di cinque richieste di - referendum popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10
maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8
luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: - art. 1,
comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";
comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del";
comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; -
art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non
possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; -
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art. 16,
comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole
"delle liste"; - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati"; - art. 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma
4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle
parole: "nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; - art.
18-bis; - art. 19; - art. 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei
candidati", nonche' alle parole "alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e
la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3,
limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle
parole: "piu' di una lista di candidati ne"'; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche'
alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista"; - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna
lista"; - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le
liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3)
limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi"; n. 4), limitatamente alle parole:
"dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n.
6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia'
presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle
modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; -
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista"; - art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e
delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi
alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3)
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle
parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della
lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle
parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e
alle parole: "e delle liste"; - art. 26, comma 1, limitatamente
alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma 1, n.
4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati
della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di
lista"; - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola: "C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; -
art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art.
41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; - art.
42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7,
limitatamente alle parole: "due copie...
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