Annullamento del decreto 3 luglio 2006, relativo al rinvio del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato , registrato al n. 11949.

IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, recante attuazione della direttiva 2005/54/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE per includervi il tribenuron come sostanza attiva;

Vista la legge n. 241/1990, e successive modifiche;

Considerato che, in conformita' alle prescrizioni contenute all'art. 3, paragrafo 1, della citata direttiva 2005/54/CE, l'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del predetto decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 dispone specifici obblighi, in via tra loro alternativa, a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di tribenuron, il cui mancato adempimento comporta la revoca di dette autorizzazioni;

Considerato che la societa' Agrimix, S.r.l., con sede legale in Roma in viale Citta' d'Europa, n. 681, in relazione al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet, autorizzato da questo Ministero in data 7 luglio 2004 con il n. 11949, e da essa commercializzato, non ha provveduto a quanto disposto all'art. 2, comma 2, del gia' citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Considerato che in data 22 febbraio 2006 la medesima societa' Agrimix, S.r.l., ha presentato a questo Ministero istanza di rinvio della revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa al prodotto fitosanitario a base di tribenuron denominato Forzanet;

Considerato che la societa' Agrimix, S.r.l., nel produrre la predetta istanza di rinvio:

prospettava nel fatto di un terzo il mancato adempimento degli obblighi di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e piu' precisamente, nel rifiuto opposto dalla societa' DuPont de Nemours Italiana S.r.l. di fornirle, come richiesto in data 15 novembre 2005, la lettera d'accesso al dossier sul tribenuron di cui la stessa societa' DuPont e' titolare;

dichiarava di aver instaurato nel gennaio 2005 un giudizio contro la societa' DuPont presso il tribunale di Milano -- Sezione specializzata nelle controversie in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (R.G. n. 4026/2005, G.I. dott. Domenico Bonaretti) -- per vedere dichiarata ed accertata, tra l'altro, l'illiceita' del rifiuto di fornirle la lettera d'accesso al dossier sul...

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