LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 31 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in conformita' con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2011-2013 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2

Ricorso al mercato.

  1. Per l'anno 2011 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo e' fissato, in termini di competenza, in euro 53.500.500,00.

  2. Per gli anni 2012 e 2013 il livello massimo di ricorso al mercato e' determinato rispettivamente in euro 46.361.800,00 e euro 46.361.800,00.

  3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passivita' preesistenti.

    Art. 3

    Fondo consortile Societa' TRE A a r.l.

  4. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla tabella 'C' allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unita' previsionale di base (U.P.B.) n. 07.2.011 'Attivita' istituzionali' (cap. 7819/2480), e' vincolata all'incremento del fondo consortile della societa' di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

    Art. 4

    Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani 1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B.

    della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802) di cui alla tabella 'B' allegata alla suddetta legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione...

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