DECRETO 17 maggio 2002 - Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 4, lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; Visto in particolare il comma 4, lettera d) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potra' comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione...

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