DECRETO 21 aprile 2011 - Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l''anno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dell''articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi'' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11A07392)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n. 580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e, qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno, aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Visto il comma 4, lettera a) e b), del citato art. 18, che individua criteri e procedure per la determinazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi del sistema delle camere di commercio;
Visto il comma 4, lettera c), del citato art. 18, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
Visto il comma 9, del citato art. 18, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio;
Visto il comma 6 del citato art. 18, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 puo' essere rideterminata la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo comunque il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie di spesa e tra camere di commercio, e loro unioni regionali e nazionale, e ritenuta l'opportunita' di rinviare tale...
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