DECRETO 7 maggio 2014 - Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012-2013. (14A05458)

IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare: a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresi' indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita';

  1. l'art. 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;

  2. gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;

  3. l'art. 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;

  4. l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non piu' ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17...

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