Due annotazioni in tema di trasparenza bancaria

AutoreGiorgio De Nova
Pagine7-9
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2014
Due annotazioni
in tema di trasparenza bancaria
di Giorgio De Nova
1. Il sistema
Alla trasparenza «delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti» è dedica-
to il Titolo VI del TUB, che si articola poi in un Capo I, Operazioni e servizi ban-
cari e nanziari, in un Capo II, Credito ai consumatori, in un Capo II-bis, Servizi
di pagamento, in un Capo III, Regole generali e controlli.
Si pone, innanzitutto, una questione di sistema: se le norme del Capo I costitui-
scano una parte generale, e le norme del Capo II e del Capo II-bis costituiscano una
parte speciale.
La questione è rilevante perché se la risposta è aermativa le norme del Capo I si
applicano anche, ad esempio, al credito ai consumatori, salvo che per questi vi sia
una disciplina particolare in deroga.
La risposta era in eetti aermativa, perché il vecchio testo dell’art. 115 TUB al
terzo comma disponeva che «le disposizioni del presente Capo [il Capo I, sulle Opera-
zioni e servizi bancari e nanziari] si applicano alle operazioni previste dal Capo II del
presente titolo [cioè al credito al consumo] per gli aspetti non diversamente disciplinati».
Qui il linguaggio del legislatore è chiaro: secondo la nozione che si trae dall’art.
15 del codice penale, quando più disposizioni regolano la stessa materia la disposi-
zione di legge speciale deroga alla disposizione di legge generale, e, per converso, in
difetto di disposizione di legge speciale in deroga si applica la legge generale.
Ma dal 2011 le cose sono cambiate: è entrato in vigore il nuovo 3° comma
dell’art. 115 TUB, che così dispone: «le disposizioni del presente capo, a meno che sia-
no espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo
II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis».
È dunque venuto meno il rapporto regola generale / regola speciale tra il Capo I
da un lato e i Capi II e II-bis dall’altro: il Capo I non è una parte generale, che detti
norme che si applicano (in linea di principio e salva deroga da parte di una norma
speciale) anche al credito ai consumatori e ai servizi di pagamento; il credito ai con-
sumatori ha la propria autonoma disciplina nel Capo II, integrata dalla norma del
Capo I (e da quelle sole) che siano «espressamente richiamate»; lo stesso vale per i
servizi di pagamento.
È vero che gli espressi richiami sono molteplici.

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