CIRCOLARE 12 agosto 1998, n. 205/E - I.V.A- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n444Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione

Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici I.V.A.

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette e, per conoscenza: All'Ufficio del segretario generale Al Servizio centrale degli ispettori Al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Al Comando generale della Guardia di finanza Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Alla Confederazione generale dell'industria italiana All'Associazione fra le societa' per azioni - Assonime All'Associazione nazionale comuni d'Italia - Anci Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione cooperative italiane Alla lega delle cooperative Alla Confederazione nazionale coltivatori Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali - Confesercenti Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Premessa.

Com'e' noto, il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, di attuazione dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, aveva previsto una particolare documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione, denominata scheda carburante, utilizzabile dai soggetti d'imposta ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell'acquisto medesimo agli effetti dell'imposizione diretta.

L'art. 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n.

662, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione degli adempimenti contabili dei contribuenti, ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni regolamentari dirette a rivedere il contenuto delle "annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31".

In attuazione di tale delega, e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 1997, il quale ha dettato le norme regolamentari che hanno modificato la disciplina dell'obbligo di redazione della scheda carburanti, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede medesime, nonche' le modalita' di registrazione e di conservazione di tali documenti.

Allo scopo di assicurare la predisposizione e la fornitura degli esemplari delle nuove schede e, comunque, l'osservanza delle recenti disposizioni, il regolamento prevede un'adeguata "vacatio legis".

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997, infatti, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioe' a decorrere dal primo marzo 1998.

Cio' posto, si forniscono i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare uniformita' di indirizzo nell'applicazione della nuova disciplina.

  1. Catteristiche generali della scheda carburanti.

    Il decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 ha innovato la normativa concernente il contenuto e le modalita' di compilazione e registrazione della scheda carburanti, senza alterarne le caratteristiche e la funzione finora assolta, consistente nella semplificazione dell'adempimento della fatturazione nel particolare settore della vendita di carburanti.

    Tale particolare tipo di documentazione, infatti, continua a costituire un deroga al principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui occorre emettere una fattura per ogni operazione rilevante ai fini I.V.A. Tanto si evince, chiaramente, dal secondo comma dell'art. 1 del regolamento in commento, a norma del quale le annotazioni nella scheda carburante sono sostitutive della fattura.

    Il terzo comma dell'art. 1 del decreto in riferimento, anzi, pone, nel caso considerato, piu' che un'ipotesi di esonero dalla stessa ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, un vero e proprio divieto di fatturazione, con l'esclusione di alcune eccezioni che saranno esaminate piu' avanti.

  2. Ambito di applicazione della normativa.

    Per quanto attiene piu' specificamente all'ambito di applicazione della normativa in parola, si rileva che la stessa continua ad interessare gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti I.V.A. nell'esercizio di impresa, arte o professione.

    Restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto gia' avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all'autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all'atto dell'acquisto. Non sono interessate dalla disciplina in commento tutte le ipotesi di impossibilita' di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura, attraverso le attrezzature denominate "self service pre pagamento". Sono parimenti escluse dall'ambito di applicazione della normativa concernente la scheda carburanti, particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata "netting". Tale procedura consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente. Sull'argomento maggiori dettagli sono forniti al successivo paragrafo 4.

    Sono escluse dal particolare regime anche le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, secondo quanto dispone espressamente l'art. 6 del decreto presidenziale in esame.

    Nelle ipotesi predette...

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