A un anno dall'entrata in vigore della nuova legge. Condominio, andare oltre la riforma ma approfittare intanto delle nuove oppurtunità offerte

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine525-525
525
Arch. loc. e cond. 5/2014
Riforma
del condominio
a un anno dall’entrata
in vigore della nuova
legge. Condominio, andare
oltre la riforma
ma approfittare intanto
delle nuove oppurtunità
offerte
di Corrado Sforza Fogliani
A un anno dalla sua entrata in vigore, la riforma del
condominio è già stata ampiamente collaudata. E positi-
vamente.
Rimane, certo, l’esigenza di “andare oltre la riforma”.
Quando fu varata (alla f‌ine del ‘12), nacque – e lo dicemmo
subito – già priva di quello slancio che avrebbe dovuto (e
potuto) avere. Avrebbe potuto, infatti, attribuire al condo-
minio la capacità giuridica, così allineandosi all’Europa e
così facilitando i rapporti fra condòmini, fra amministratori
e condòmini, fra condominio e terzi estranei. Soprattutto,
avrebbe potuto fare del regolamento di condominio il bari-
centro del condominio: mettere, quindi, la volontà della co-
munità condominiale avanti tutto, facendo davvero opera
innovatrice (opera precorritrice, più ancora) abbandonan-
do lo schema statale accentratore che al condominio venne
impresso in un’epoca in cui si credeva in valori diversi da
quelli di oggi. Ma tant’è: la nostra classe politica non ebbe
il coraggio di andare oltre l’impianto generale del ‘35 (forse
spaventata dalle capacità tecnico-giuridiche che la cosa
avrebbe richiesto) e confermò così una normativa che pre-
vedeva (e prevede) con norma inderogabile f‌inanco quanto
tempo duri in carica l’amministratore del condominio (la
classe politica si azzardò solo a modif‌icare – neanche del
tutto, almeno – la durata in questione).
Si optò, dunque, per una semplice revisione della nor-
mativa previgente, e – in questo limitato proposito – certo
s’è fatta opera opportuna e, soprattutto, alla f‌ine – dopo
tentativi corporativi sventati – equilibrata. Anzi, pur nel
limitato proposito di cui s’è detto, si sono introdotte indica-
zioni normative di apertura alle due fondamentali esigenze
rappresentate, che la gran parte dei commentatori (ancora
adusi al vecchio, e solo al vecchio) neppure ha riconosciuto:
si sono, quanto al primo obiettivo, rafforzati i momenti in
cui il condominio va ben oltre i limiti del mero ente di ge-
stione, e lo si è fatto – signif‌icativamente, anche se pure di
questo molti attardati commentatori non si sono neppure
accorti – con una norma che apre contemporaneamente
anche al secondo obiettivo, quello di valorizzare la comu-
nità condominiale e la sua libera volontà. Il riferimento più
rappresentativo è all’articolo 1135 e, più specif‌icatamente,
al suo ultimo comma, che – richiamato, e in un certo senso
anche valorizzato, dal 1136 – autorizza l’amministratore a
partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti
privati qualif‌icati, anche mediante opere di risanamento di
parti comuni degli immobili nonché di demolizione, rico-
struzione e messa in sicurezza statica, al f‌ine di favorire
il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità
urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona
in cui il condominio è ubicato. Una norma che (come ha ben
ricordato Paolo Scalettaris) è stata dai più, inizialmente,
sottovalutata e che invece reca in sé enormi potenzialità,
se i condominii sapranno adeguatamente usarne, e se – be-
ninteso – gli enti locali non sapranno contemporaneamente
subito svilirla, come per una sorta di impropria gelosia, con
norme vincolistiche, non solo urbanistiche: il riferimento,
che la norma in questione fa, anche ai “soggetti privati
qualif‌icati” (e “qualif‌icati” nel senso che ne abbiano la forza
e le capacità) è infatti un’inedita valorizzazione – forse,
neanche riconosciuta dalla più parte dei parlamentari –
alle comunità volontarie (in questo caso, partecipate da
condominii ed altri) che, negli Stati Uniti, amministrano e
curano – in cambio di agevolazioni f‌iscali – intere vie o piaz-
ze (come piazza Union square a New York) o, addirittura,
interi ambiti territoriali (57 milioni di statunitensi vivono in
territori completamente autoregolamentati, retti – appunto
– da una specie di regolamenti condominiali basati solo
sulle volontà dei partecipanti e che, a patto di non essere da
esso disturbati o malversati, nulla allo Stato chiedono).
La riforma del condominio, dunque, a un anno dalla
sua entrata in vigore è stata collaudata, ed anche – come
si diceva – positivamente, mentre proprio di questi tem-
pi – ad opera, in ispecie, di un’organizzazione come la
Confedilizia, che ha contribuito in prima linea a rendere
equilibrata la nuova normativa e ad eliminarne gli aspetti
invasivi della proprietà privata e dei diritti ad essa costitu-
zionalmente riconosciuti che in un primo tempo recava –
si vanno vieppiù studiando gli aspetti innovativi che, come
quello da ultimo descritto, la riforma contiene.

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