Animali In Condominio

AutoreAnna Tomasini
Pagine69-71
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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Con questa nuova norma art. 1138 c.c. “Le norme del re-
golamento condominiale non possono vietare di possedere
o detenere animali da compagnia” il Legislatore ha ricono-
sciuto la valenza sociale del rapporto uomo-animale, san-
cendo un diritto alla relazione affettiva con l’animale che
va oltre il solo ambito condominiale, producendo effetti su
tutti i rapporti giuridici aventi ad oggetto l’uso di immobili
per f‌ini abitativi (locazione, usufrutto, comodato).
Il condominio Z con uno sforzo interpretativo non con-
divisibile ritiene che i regolamenti condominiali ancora
in vigore - prima delle novella legislativa - che vietano la
presenza di animali domestici, siano da ritenersi validi, ma
un tanto non è e non può essere accettato nell’attuale sta-
to di diritto ove una norma di legge, riconosciuta di rango
superiore al regolamento condominiale, ha modif‌icato l’art.
1138 c.c. Il nuovo art. 1138 ultimo comma vale per tutti i
regolamenti per certo quelli futuri ma senz’altro per quelli
ancora in vigore che se necessitano possono/debbano esse-
re emendati sul punto; pertanto alcun divieto di detenere
animali contenuto in un regolamento precedente alla ri-
forma rimane valido. Qualunque divieto alla detenzione di
animali deve intendersi caducato con l’entrata in vigore
della riforma, conf‌igurandosi una forma di nullità soprav-
venuta delle clausole contrarie al nuovo disposto norma-
tivo, in tema di successione di leggi nel tempo, le norme
sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della
capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro. Va aggiunto
che la novella legislativa ha legiferato sulla base del f‌ilone
giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione civile
n. 3705 del 15 febbraio 2011. In questo contesto ad un ri-
conoscimento dell’illegittimità di un vetusto regolamento
condominiale che vieta la detenzione di un animale dome-
stico, va parimenti dettata un’applicazione rigorosa degli
obblighi e responsabilità dei padroni degli animali stessi
per quanto riguarda: l) danno cagionato da animali 2) im-
missioni 3) omessa custodia e malgoverno degli animali. In
tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art.
2052 c.c. stabilisce a carico del proprietario dell’animale
una presunzione di colpa a vincere la quale non è suff‌icien-
te la prova di avere usato la comune diligenza nella custo-
dia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito. La
presunzione di responsabilità per danno cagionato da ani-
mali, ai sensi dell’art. 2052 c.c., può essere superata esclu-
sivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell’a-
nimale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi
identica eff‌icacia liberatoria alla semplice prova dell’uso
della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o
della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevan-
te che il suo comportamento dannoso sia stato causato da
impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, in-
vece, suff‌iciente al permanere della suddetta presunzione
che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale,
da fatto proprio dell’animale. Parimenti la detenzione di
un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui
all’art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata esten-
sivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte
le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale,
mediato o indiretto e provochino una situazione di intolle-
rabilità attuale; pertanto la legittimità di tale detenzione
deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono
la valutazione della tollerabilità delle immissioni.
Il Tribunale può, con provvedimento di urgenza ex art.
700 c.p.c. e seguenti, ordinare l’allontanamento di animali
molesti dal condominio, aff‌idando l’esecuzione ad organi
pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edif‌icio con-
dominiale.
Si aggiunga che in alcun documento in atti è stato indi-
cato una qualsiasi violazione da parte del cane dell’Y delle
norme inerenti la normale tollerabilità delle immissioni,
né quale interesse meritevole di tutela - del condominio
Z - possa giustif‌icare la compromissione del diritto di pro-
prietà dell’Y stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza - non sussi-
stendo i gravi motivi di legge per la loro compensazione
- come liquidate in dispositivo, e in applicazione della
normativa recente Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre
2011 convertito in Legge n. 10 del 17 febbraio 2012 che
modif‌ica l’art. 82 e 91 c.p.c. non consente una liquidazione
superiore al valore della domanda quanto si tratti di valore
entro i 1.100 euro. (Omissis)
ANIMALI IN CONDOMINIO
di Anna Tomasini
“Le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici” recita l’ultimo
comma dell’art. 1138 c.c. introdotto dalla L. n. 220/2012 di
Riforma del Condominio.
Recentemente, sull’argomento, sono stati emessi due
provvedimenti giudiziari e, precisamente, una sentenza
del Giudice di pace di Pordenone ed un’ordinanza del Tri-
bunale di Cagliari.
Si tratta di due provvedimenti che, anche se in modo
diverso, sulla base di una interpretazione discutibile della
norma citata, sono giunti quasi alla stessa decisione e,
cioè, che nessun regolamento di condominio (assemble-
are o contrattuale, precedente o successivo alla riforma)
possa contenere il divieto di possedere o detenere animali
domestici in Condominio.
Nel primo caso il Condominio citava un condòmino
davanti al Giudice di pace di Pordenone per accertare la
violazione della norma del regolamento contrattuale che
vietava di “tenere animali anche se domestici”, ritenendo
che la novità legislativa dell’art. 1138 ult. comma c.c. non
fosse applicabile ai regolamenti aventi natura contrattua-
le né a quelli ancora in vigore prima della novella.
Il Giudice di Pace adito, nella sentenza, non distingue
tra regolamento assembleare e contrattuale, non tratta

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