LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'' norme di adeguamento dell''ordinamento interno. (10G0220)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
-
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
-
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
ART. 3.
(Modifiche al codice penale).
-
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
-
all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
-
-
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
-
La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
-
La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
-
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
-
Gli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA