LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2012, n. 4 - Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 30 aprile 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela la salute degli animali d'affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy e in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

  1. La Provincia favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, anche richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.

  2. La Giunta provinciale esercita le funzioni di vigilanza e controllo a garanzia del perseguimento delle finalita' indicate nei commi 1 e 2 nonche' del rispetto degli obblighi fissati da questa legge.

  3. Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: 'legge provinciale sugli animali d'affezione'.

    Art. 2

    Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini di questa legge s'intende per:

    1. 'animale d'affezione': l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;

    2. 'responsabile di animale d'affezione': il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;

    3. 'animale randagio': l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;

    4. 'allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali': la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

    5. 'allevamento di altri animali d'affezione per attivita' commerciali': esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;

    6. 'commercio di animali d'affezione': qualsiasi attivita' economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attivita' di toelettatura, di animali d'affezione.

  4. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

    Art. 3

    Doveri del responsabile 1. Il responsabile di un animale d'affezione e' tenuto a garantirne la salute e il benessere.

  5. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure:

    1. rifornirlo di cibo e acqua in quantita' sufficiente;

    2. assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;

    3. garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora;

    4. in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio;

    5. adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

    6. garantire la tutela di terzi da aggressioni;

    7. adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici.

  6. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.

  7. In caso di detenzione di' sei o piu' cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili.

  8. E' vietata la detenzione di animali a chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.

  9. La detenzione di animali esotici e' consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.

  10. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla competente struttura provinciale una relazione sulle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazioni, circa il mancato rispetto di quest'articolo.

    Art. 4

    Commercio e allevamento 1. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di animali d'affezione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f), e' richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.

  11. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti per l'esercizio del commercio di animali d'affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati.

  12. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dal comma 2.

  13. Chi esercita il commercio di animali d'affezione e' obbligato alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione della loro provenienza e destinazione, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2.

  14. Chi esercita il...

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