Ancora Sull'Inesistenza, In Capo Ai Consorzi Di Bonifica, Del Potere Di Riscuotere I Contributi A Mezzo Ruolo

AutoreGiacinto Marchesi
Pagine17-18
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dott
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
DOTTRINA
ANCORA SULL’INESISTENZA,
IN CAPO AI CONSORZI
DI BONIFICA, DEL POTERE
DI RISCUOTERE I CONTRIBUTI
A MEZZO RUOLO
di Giacinto Marchesi
Dell’argomento lo scrivente si è già occupato (vedi G.
MARCHESI, Consorzi di bonif‌ica e riscossione mediante
ruolo, “Continuavano a riscuotere a mezzo ruolo”, in que-
sta rivista n. 3/2016). Tuttavia è giunto il momento di – per
così dire – “aggiornare lo stato della questione” alla luce
sia degli argomenti portati dai consorzi sia delle recenti
pronunce giudiziali in merito.
Per far ciò prenderemo le mosse dal sopra citato scrit-
to, trascrivendolo qui di seguito e riportando di volta in
volta, nelle note, gli argomenti addotti dai consorzi e le
nostre repliche in merito.
I consorzi di bonif‌ica, a tutt’oggi, continuano a riscuo-
tere mediante ruolo.
Ma hanno ancora il potere di farlo?
Per un corretto inquadramento della questione, è ne-
cessario ricordare che il procedimento di riscossione a
mezzo ruolo è stato da ultimo ridisciplinato dal D.L.vo 26
febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della ri-
scossione mediante ruolo, a norma dell’art 1 della legge 28
In particolare, l’ambito di applicazione della riscossio-
ne mediante ruolo è stato determinato dall’art. 17 di detto
D.L.vo. Recita tale norma: “1. Salvo quanto previsto dal
comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coat-
tiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte
sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche pre-
videnziali, esclusi quelli economici.
2. Può essere effettuata mediante ruolo aff‌idato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e de-
gli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’art.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto”.
Anche dopo l’entrata in vigore di tale nuova disciplina,
si è ritenuto che i consorzi di bonif‌ica potessero avvalersi
della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro ap-
plicarsi né il primo né il secondo comma dell’articolo in
questione (1).
Invero, i consorzi hanno continuato a praticare la ri-
scossione tramite ruolo in base alla c.d. clausola di con-
tinuità contenuta nel terzo comma dell’art. 17 del D.L.vo
in questione a tenor del quale “Continua comunque ad ef-
fettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già ri-
scosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto”. E il 1° luglio
1999, data di entrata in vigore di detto decreto, ai consorzi
la riscossione mediante ruolo era consentita dal disposto
dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 secondo cui “I
contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, ma-
nutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonif‌ica
costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fon-
diaria, prendendo grado immediatamente dopo tale impo-
sta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme
che regolano l’esazione delle imposte dirette” e, quindi,
mediante l’utilizzo del ruolo (2).
E f‌in qui nulla quaestio.
Senonché l’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che
conferiva ai consorzi di bonif‌ica il potere di riscuotere a mez-
zo ruolo, è stato abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010.
Invero.
Nello scorso decennio è stata effettuata una vasta re-
visione e abrogazione di tutte le disposizioni più risalenti
dell’ordinamento giuridico italiano.
A ciò si è provveduto mediante il meccanismo del c.d.
“taglia-leggi”, disciplinato dall’art. 14 della legge 28 no-
vembre 2005, n. 246.
In particolare, il comma 14 del predetto art. 14 ha
stabilito che “Entro ventiquattromesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adot-
tare, con le modalità di cui all’art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modif‌icazioni, decreti legislativi
che individuano le disposizioni legislative statali, pubbli-
cate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modif‌i-
cate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore...”.
E così, in attuazione del disposto del predetto comma
14, è stato emanato il D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179 che ha
individuato le disposizioni precedenti al 1970 di cui è stata
ritenuta indispensabile la permanenza in vigore; nell’alle-
gato n. 1 di questo decreto legislativo sono state specif‌ica-
mente elencate le singole disposizioni che restano in vigore.
In particolare, la voce n. 385, che riguarda il Regio Decreto
n. 215 del 13 febbraio 1933 “Nuove norme per la bonif‌ica
integrale”, così elenca le disposizioni che restano in vigore:
“artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8; comma 1 dell’art. 9; artt. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; com-
mi 1, 2, 3 dell’art. 84; artt. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121”.

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