Ancora Una Sentenza In Tema Di Distacco Dall'Impianto Centralizzato Di Riscaldamento

AutorePaolo Scalettaris
Pagine187-187
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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
LEGITTIMITÀ
ne di un ascensore). La normativa concernente l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche è applicabile non solo
relativamente a quei soggetti che presentino diff‌icoltà di
deambulazione, ma anche a coloro - quali le persone anzia-
ne - che pur non essendo affetti da menomazioni motorie,
si trovino comunque in minorate condizioni f‌isiche (Pret.
Roma 15 maggio 1996, in questa Rivista 1996, 564).
Nel caso in cui un condomino affetto da grave infermità
f‌isica richieda di installare a proprie spese un ascensore
nell’edif‌icio condominiale, la suddetta patologia ha rilievo
solo nella fase cautelare, al f‌ine di valutare il periculum in
mora; nella successiva fase cognitiva le condizioni f‌isiche
del condomino non hanno rilievo alcuno, dovendosi giudi-
care solo della sussistenza o meno del diritto del richie-
dente all’installazione, a proprie spese, di un ascensore
(Fattispecie in materia di edif‌icio con due soli condomi-
ni). In tal senso Trib. Napoli 19 giugno 1996 n. 6328, in
questa Rivista 1996, 941.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 13 NOVEMBRE 2014, N. 24209 (*)
PRES. PICCIALLI – EST. CORRENTI – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. F.G. (AVV.
MONELLO) C. CONDOMINIO VIA X IN ROMA (AVV. CINTIO)
Impianto di riscaldamento y Centralizzato y Di-
stacco y Diritto del condomino distaccato a richie-
dere restituzioni o danni y Esclusione.
. Il diritto a chiedere, a determinate condizioni, il di-
stacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato,
non può che valere per il futuro e non comporta la pos-
sibilità di chiedere restituzioni o danni, non potendo la
rinunzia del singolo condomino comportare un maggior
aggravio per gli altri. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1117;
c.c., art. 1118; c.c., art. 1123)
(*) Questa sentenza è già stata pubblicata in questa Rivista 2015, n.
166. Si ripubblica la sola massima con nota di PAOLO SCALETTARIS.
ANCORA UNA SENTENZA
IN TEMA DI DISTACCO
DALL’IMPIANTO
CENTRALIZZATO
DI RISCALDAMENTO
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La sentenza. 2. Il nuovo 4° comma dell’art. 1118 c.c. 3. I
punti di convergenza tra vecchia e nuova disciplina. 4. I punti
di divergenza: lo “squilibrio di funzionamento”. 5. I punti di
divergenza: gli “aggravi di spesa”. 6. Rapporti con la previsio-
ne del 2° comma dell’art. 1123 c.c.
1. La sentenza
di cassazione prende in esame ancora una volta la que-
stione del distacco, nell’edif‌icio in condominio, di un’unità
immobiliare dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
In argomento la Corte ritiene di dovere “dare continui-
tà all’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto legittima
la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centra-
lizzato anche senza necessità di autorizzazione o appro-
vazione da parte degli altri condòmini, purché l’impianto
non ne sia pregiudicato”.
Nell’ipotesi - afferma la Corte - il condomino che attui
il distacco ha diritto all’“esonero, in applicazione del prin-
cipio contenuto nell’art. 1123, comma 2, c.c., dall’obbligo
di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato”
e ha “l’obbligo di pagare solo le spese di conservazione”:
quello indicato - viene sottolineato - è un “principio infor-
matore” della materia che, in quanto tale, “prevale anche
sul regolamento”.
La Corte osserva anche che “il diritto a chiedere il di-
stacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia
del singolo condomino comportare un maggiore aggravio
per gli altri, non può non valere che per il futuro e non
comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni”.
Fermo restando che “l’operatività della rinuncia, quale
atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sot-
trarsi all’obbligo di concorrere alle spese necessarie per
la conservazione della cosa comune con aggravio degli
altri partecipanti”, il diritto del condomino rinunziante a
ripetere somme pagate per l’uso dell’impianto sarà neces-
sariamente limitato alla restituzione dei soli “contributi
successivi alla richiesta di distacco”.
La sentenza offre lo spunto per formulare alcune os-
servazioni.
2. Il nuovo 4° comma dell’art. 1118 c.c.
Il tema del distacco dall’impianto centralizzato di ri-
scaldamento presenta grande interesse e dà luogo spesso,
nella realtà della vita condominiale, a divergenze e con-
trasti.
Prima della riforma del 2012 non vi era, nella discipli-
na del condominio, una norma specif‌ica che regolasse la
fattispecie del distacco dall’impianto centralizzato di ri-
scaldamento. La legge n. 220 del 2012 ha introdotto una
norma nuova, quella contenuta nel 4° comma dell’art.
1118 c.c., che disciplina la fattispecie riconoscendo ad
ogni condomino il diritto di rinunciare all’uso dell’impian-
to centralizzato di riscaldamento a condizione che dal di-
stacco non derivino “notevoli squilibri di funzionamento”
dell’impianto o “aggravi di spesa” per gli altri condòmini
(1). La norma prevede poi che il condomino che rinunci

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