Anche per il rent to buy si può pensare alla convalida

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine705-705
705
Arch. loc. e cond. 6/2015
Varie
ANCHE PER IL RENT TO BUY
SI PUÒ PENSARE
ALLA CONVALIDA
di Corrado Sforza Fogliani
Il rent to buy è un contratto di godimento (immediato)
in funzione della (successiva) alienazione di un immobile.
Nel nostro ordinamento è disciplinato dall’art. 23 del d.l.
12.9.’14 n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), come convertito. Ma,
in pratica, questo contratto non è mai partito, e non parte
(pur essendo un istituto – mutuato dal diritto anglosasso-
ne – che potrebbe essere un toccasana per tutti nello stato
attuale di crisi e, in particolare, per chi cerca casa ma su-
bito non dispone della somma necessaria ad acquistarla).
Risolto dall’Agenzia delle entrate soddisfacentemente (se
non del tutto) un problema f‌iscale che si poneva, non è
infatti stato risolto il problema – pur posto dalla Confedi-
lizia quando il provvedimento governativo era ancora allo
studio – del rilascio del bene in caso di inadempimento
del “conduttore” (per come, letteralmente, lo ha chiama-
to il legislatore). Il diritto alla restituzione dell’immobile,
in questo caso, è espressamente stabilito dalla normativa,
ma le modalità per azionare quel diritto no. E qui comin-
ciano le diff‌icoltà interpretative.
Dopo le (prime) immediate incertezze, la dottrina è,
dunque, ormai unanime nel considerare il contratto di
rent to buy come un contratto innominato, e quindi non
riconducibile ad alcuna f‌igura contrattuale tipica. E in
questo ambito, si è pensato – per risolvere il problema del
rilascio – di avvalersi dell’esecutività conseguibile dagli
atti stipulati per atto pubblico: una strada, peraltro, che
non ha avuto successo (nonostante la sua evidente legit-
timità, precisata anche dal provvedimento di un giudice
in materia fallimentare) perché poco questa procedura
convince il concedente, attesa la facile opposizione che
può farsi (con conseguente facile ottenimento della sua
sospensione) ad un titolo che viene emesso senza alcun
altro accertamento (ad esempio, neppure sulla persisten-
za della morosità) oltre quello che il contratto sia stato
stipulato per atto pubblico.
Forse, a questo punto (e stante la diff‌icoltà di ottenere
in tempi brevi dal Parlamento una pur facilissima soluzio-
ne, già inutilmente proposta in occasione del varo dello
“Sblocca Italia”, di 34 lettere in tutto: “Si applica il proce-
dimento di convalida”) occorre di nuovo rif‌lettere sull’ap-
plicabilità – esclusa troppo affrettatamente e troppo su-
perf‌icialmente – del procedimento di convalida di sfratto
al rent to buy. Che è un contratto non certo considerabile
una fattispecie di (e neanche una sottospecie della) lo-
cazione, ma che peraltro non è neanche un contratto alla
locazione totalmente estraneo. È infatti un contratto che
partecipa, a guardar bene, sia della locazione che della
compravendita. E allora – anche in ragione del fatto,
forse decisivo, del nome che il legislatore stesso ha dato
al benef‌iciario, come visto – perché si deve continuare a
considerare non applicabile il procedimento di convalida?
Questo della normativa processuale applicabile, non è un
problema che si pone da sempre per ogni contratto inno-
minato, da sempre risolto con l’applicazione di norme non
incompatibili? Non vale, naturalmente, nel nostro caso,
l’argomento che è sempre applicabile la procedura della
detenzione senza titolo: questa è, infatti, una procedura
di nessun contratto tipico, sibbene di tutti i contratti im-
mobiliari per così dire ordinari (a parte che, come è noto a
tutti, si tratta di una procedura di fatto inesistente perché
la sua lunghezza si calcola in decenni e quindi non convin-
ce alcun operatore e non risolve alcun pratico problema).
In un recente convegno della Confedilizia, alcuni giuri-
sti e magistrati si sono espressi per l’applicabilità del rito
di convalida, riservandosi comunque di procedere ad un
approfondimento del problema. È ora di farlo e di consa-
crarlo – casomai – in provvedimenti giurisdizionali.

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